Rimborso IVA: modello TR da presentare entro il 31 ottobre

Entro il prossimo 31 ottobre, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti possono presentare il Modello TR per chiedere il rimborso, oppure utilizzare in compensazione, il credito IVA del terzo trimestre 2014. 
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso (compensazione) dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28, in presenza di una delle condizioni di seguito elencate:
1. sono state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti; 
2. sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate; 
3. sono stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; 
4. vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta; 
5. sono state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate. 
L’ammontare del rimborso (compensazione) è pari all’eccedenza detraibile maturata nel trimestre. 
Pertanto, vanno esclusi: 
- il credito IVA derivante dal precedente trimestre; 
- eventuali versamenti intermedi effettuati dai soggetti mensili nei primi due mesi del trimestre di riferimento. 
Il contribuente può liberamente scegliere di utilizzare l’eccedenza detraibile in compensazione o di chiederne parte a rimborso e parte in compensazione. 
L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014 ha aumentato da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24; il limite aumenta a € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile. 
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito: 
- per importi superiori a euro 5.000,00, dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge; 
- per importi inferiori a euro 5.000,00, dal 10° giorno successivo alla presentazione dell’istanza da cui il credito emerge (Provv. 21 dicembre 2009).
Il codice tributo per utilizzare nel Modello F24 il credito IVA del terzo trimestre è 6038. 
In base a quanto stabilito dall’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/72, per ottenere il rimborso del credito IVA annuale il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento. 
La prestazione della garanzia non è necessaria: 
• per coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000); 
• i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002); 
• rimborsi richiesti dalle società di gestione dei fondi immobiliari chiusi; 
• in presenza delle c.d. imprese definite “virtuose” che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal comma 7 dell’art. 38-bis. 
L’art. 14 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali, in attuazione della Delega fiscale (L. 23/2014), approvato dal Governo e in attesa dell’ultimo passaggio parlamentare, ha riscritto pressoché integralmente la disciplina in materia di rimborsi Iva. 
Degno di nota è l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” che potranno far apporre sull’istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile) e allegare una dichiarazione sostitutiva attestante le consistenze patrimoniali del soggetto richiedente e l’assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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