Società estinte. L'interpretazione

La morsa del Fisco sui liquidatori è solo per il futuro
Le nuove norme previste dal decreto sulle semplificazioni sulla «postergazione» quinquennale degli effetti dell'estinzione della società non potranno avere effetto retroattivo.
Sul Sole 24 Ore di ieri sono state riportate alcune delle problematiche relative alla previsione del decreto in via di emanazione, con riferimento alla possibilità che verrebbe data agli enti impositori di effettuare l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione nei cinque anni successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese della società. La norma, prossima oramai a diventare definitiva, prevede, infatti, che «ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese». Si tratta di una previsione che farebbe quindi "vivere" per cinque anni, e solo per l'attività impositiva - e per i conseguenti risvolti successivi - un soggetto che giuridicamente non esiste più. Questo lascia davvero perplessi, perché un soggetto che giuridicamente non esiste non può essere fatto "rivivere artificialmente" per mere esigenze di gettito, considerando che, comunque, la Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2013 (sentenze 6070/1/2) ha stabilito che con l'estinzione della società si realizza una sorta di successione sui generis con riferimento ai soci e ai liquidatori nell'ambito di quanto dispone l'articolo 2495 del codice civile.
Inoltre, il decreto in via di emanazione provvede ad allargare l'ambito di operatività dell'articolo 36 del Dpr 602/1973 (norma che convive con la responsabilità civilistica di soci e liquidatori), estendendolo a tutti i tributi iscrivibili a ruolo (attualmente la norma riguarda solo l'Ires) e introduce una sorta di inversione dell'onere della prova a sfavore degli stessi liquidatori e soci.
In tutto questo contesto, già di per sé precario, l'ulteriore elemento di perplessità che ne deriva è quello della possibile applicazione retroattiva della nuova disposizione. In sostanza, quello che molti temono - e che risulta elemento di discussione nei convegni - è che l'amministrazione possa effettuare, una volta entrata in vigore la norma, accertamenti, ad esempio, nei confronti di una società cancellatasi dal Registro delle imprese tre anni fa (fermo restando che l'amministrazione può oggi eseguirli direttamente nei confronti di liquidatori e dei soci, nei limiti però di quanto dispone l'articolo 2495 codice civile e l'attuale articolo 36 del Dpr 602/1973).
Occorre ricordare che, in base allo Statuto del contribuente, le norme tributarie non possono avere effetto retroattivo. Tuttavia, va preso atto che la giurisprudenza di legittimità sta costantemente affermando che il divieto di retroattività opera per le norme che hanno a che vedere con i profili sostanziali del rapporto tributario (ad esempio, l'introduzione di una nuova imposta), mentre non vi sarebbero limiti all'applicazione retroattiva delle norme che riguardano le procedure di accertamento. In sostanza, la Cassazione ha più volte affermato che le norme a carattere procedimentale possono avere effetto retroattivo. In prima battuta, la nuova norma sul differimento degli effetti dell'estinzione delle società sembrerebbe essere a carattere procedimentale, con il rischio di un'applicazione retroattiva, quindi anche a soggetti cessati prima dell'entrata in vigore della stessa.
Va però considerato che nell'ordinamento devono essere valorizzate quelle norme che possono essere definite "para- sostanziali", cioè norme che intervengono sulla disciplina delle prove, come quella del decreto semplificazioni. Questo tipo di norme, anche se disciplinano gli accertamenti, non possono ritenersi a carattere procedimentale e, quindi, non possono avere effetto retroattivo (Ctr Milano 3878/2014), soprattutto in ossequio all'articolo 24 della Costituzione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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