TASI scadenza il 16 ottobre: le regole per inquilini in affitto, responsabilità e aliquote 2014

Tasi-16-ottobre-acconto
In 5.227 Comuni la Tasi si paga entro il 16 ottobre 2014 e per la prima volta agli inquilini viene applicata una tassa sugli immobili.
Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini, se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la TASI lo è anche da chi è in affitto.
Tocca all’inquilino (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), a condizione che il contratto d’affitto duri almeno sei mesi, procurarsi la rendita catastale del locale affittato, calcolare l’imponibile, applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e verificare la quota a lui spettante in base alla delibera comunale (dal 10 al 30%).
Nel caso in cui il Comune abbia emesso delibera entro il 10 settembre ma senza specificare la quota a carico dell’inquilino, si applica utomaticamente il 10% e il versamento va effettuato entro il 16 ottobre.
L’imponibile da prendere in considerazione è uguale all’IMU (rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente, 160 per uso abitativo).
Inquilino e proprietario non sono responsabili in solido: se l’inquilino non paga il proprietario non è responsabile, né viceversa. C’è invece responsabilità in solido nel caso in cui nell’immobile ci siano più inquilini, tutti tenuti al versamento TASI. Non ci sono regole sulla ripartizione proporzionale tra coinquilini tutti locatari.
Il versamento fa effettuato con F24 o con bollettino postale.
Nei 652 Comuni senza delibera gli inquilini non pagano nulla per quest’anno e la TASI sarà interamente a carico dei proprietari, che verseranno tutto a dicembre con aliquota 0,1%. Non era prevista la possibilità di azzeramento della quota inquilini ma vi sono Comuni in cui è stato così deciso. In altri, invece, la quota c’è ma si applica a una TASI pari a zero (è il caso dei Comuni che prevedono solo l’IMU per le seconde case).
 Ecco i casi principali alla data di oggi:
• Roma: TASI inquilino 20% su un’aliquota dello 0,08%, ma se si vive nella prima casa del proprietario si paga il 20% su un’aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni da 30 a 110 euro a seconda della rendita catastale. Se la prima casa del proprietario è di lusso (categoria A1, A8 e A9), l’aliquota è dell’1 per mille.
• Milano: TASI inquilino 10% su un’aliquota dello 0,08%, ma se l’immobile è la prima casa del proprietario l’aliquota sale allo 0,25%, con detrazioni modulate per rendita e reddito del proprietario.
• Campobasso: TASI inquilino 30%, ma per immobili diversi dalla prima casa l’aliquota TASI è zero, quindi l’inquilino non paga nulla. Per la prima casa, aliquota al 2,5 per mille.
• Catanzaro: TASI inquilino al 10% con aliquota pari a zero per immobili soggetti a IMU, mentre per l’abitazione principale si paga lo 0,12%.
• Firenze: TASI al 10% e aliquote azzerate sulle seconde case, mentre per le prime case si paga lo 0,33%.
• L’Aquila: TASI inquilino 30% e aliquota fissa al 2 per mille.
• Potenza: TASI inquilino 20% e aliquota 0,08% su immobili non prima casa, 0,25% per prime abitazioni.
• Perugia: TASI inquilino 20% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, 0,33% per prime abitazioni.
• Trieste: TASI inquilino 10% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, mentre sull’abitazione principale esenzione per rendite fino a 300 euro e aliquote 0,25% o 0,33% a seconda dell rendita, con detrazioni.
• Palermo:inquilino del 10% . Ma, essendo sugli immobili locati la TASI pari a zero, gli inquilini di immobili per il proprietario non prima casa non pagano la TASI; L’inquilino in un immobile prima casa del proprietario (come coinquilino) pagherà il 10% della TASI per le prime case (2,89 per mille).
Ricordate che bisogna rapportare la quota all’aliquota relativa all’immobile per il proprietario. Quindi, se l’inquilino non abita nella prima casa del proprietario (che è l’ipotesi più frequente), non paga nulla nelle città in cui la TASI non è stata applicata agli immobili soggetti a IMU, come (fra quelli sopra elencati) Campobasso, Catanzaro, Firenze, Perugia, Trieste.
Attenzione a controllare le delibere comunali per ogni singolo comune, perché possono esserci differenze di trattamento per gli immobili locati con contratti a canone concordato o agevolato, o destinati ad alloggi sociali.
Fonte: Fisco e tasse.com autore Francesca Romana Bottari

Commenti