Unico 2014 «anticipa» i dati sui beni ai soci

Alle Entrate informazioni su immobili e auto dell'impresa
Modello Unico con vista anticipata sulla comunicazione telematica in scadenza il prossimo 30 ottobre, per i beni ai soci, ossia i beni d'impresa utilizzati privatamente.
Il contenuto del rigo 10 del quadro RL, infatti, anticipa i casi nei quali occorrerà trasmettere il modello ministeriale.
Il modello Unico
L'uso privato di un bene d'impresa effettuato dai soci e dai familiari dei soci e dell'imprenditore stesso può far scattare l'obbligo di tassare un reddito diverso. Il monitoraggio riguarda tutti i beni (strumentali, merce e patrimonio) e a prescindere dal titolo di possesso dell'impresa. Il reddito da indicare nel quadro RL per gli utilizzi 2013, è dato dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. Per le auto il sistema è stato semplificato dalle Entrate che hanno legittimato l'uso del reddito convenzionale (tariffe Aci per 4.500 km). Per gli immobili, invece, non è possibile fruire della regola prevista dell'articolo 51, comma 4, lettera c) del Tuir (rendita catastale aumentata delle spese di utilizzo a carico dell'impresa), per cui occorre risalire al valore di mercato del canone locativo (es. Omi o quotazioni di agenzie). Individuato il valore di mercato il reddito da tassare è determinato sottraendo l'eventuale corrispettivo pattuito.
Dato che il reddito diverso si determina alla data di maturazione, è ininfluente il fatto che l'utilizzatore abbia o meno pagato la fattura di addebito della società, come confermato dalle istruzioni al modello di comunicazione (rigo BG09 colonna 1) che richiedono l'indicazione del corrispettivo "maturato". Spesso, comunque, l'obbligo di tassare il reddito nel modello Unico non scatta o perché gli utilizzatori hanno già tassato il reddito a monte in base ad altre regole (benefit), o perché la quota di costi non dedotti del bene e imputati all'utilizzatore per trasparenza, già supera il valore normale dell'uso privato (circolare n. 36/E/2012).
L'mprenditore
La lettera h-ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, richiama i soli familiari dell'imprenditore per cui l'imprenditore che utilizza i beni della propria impresa per finalità personali è, alla lettera, escluso dalla disposizione. L'Agenzia (circolare n. 24/E/2012) ha tuttavia affermato che è destinatario della disposizione anche «il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato» dato che concorrono a formare il reddito d'impresa i beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero a finalità estranee all'esercizio di attività d'impresa. Tale previsione evoca però un distacco del bene dalla sfera d'impresa e quindi non si adatta al caso del godimento diretto che, semmai, impatta sull'inerenza o meno dei costi deducibili. Peraltro il nuovo modello non prevede più l'obbligo di comunicazione per l'uso privato dei beni dell'impresa individuale, il che fa ritenere che la presa di posizione delle Entrate sia nei fatti superata.
L'utilizzo privato dei beni d'impresa può anche determinare la necessità di sterilizzare la deducibilità dei costi dei beni stessi in capo all'impresa, con conseguente ripresa in aumento nel rigo "Altre variazioni in aumento" (codice 34). Tale indeducibilità trova tuttavia una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Testo unico prevede già una limitazione alla deducibilità (circolare n. 24/E/2012).
La comunicazione dei beni
In linea di principio, le informazioni contenute nel quadro RL di Unico 2014 si incrociano con la comunicazione che sarà in scadenza il prossimo 30 ottobre. In tale comunicazione, infatti, si darà riscontro degli utilizzi privati dei beni d'impresa effettuati nel corso del 2013.
La comunicazione va trasmessa solo quando c'è un reddito diverso da tassare in capo all'utilizzatore. Vi sono però una serie di situazioni in cui operano delle esenzioni oggettive all'obbligo di invio. I casi riguardano: i beni concessi agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo (qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati a tassazione e articolo 51 e 54 del Tuir in capo agli utilizzatori), i beni concessi all'imprenditore individuale, gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto dalla legge (taxi).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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