Beni in uso ai soci: l'invio non è per tutti

La comunicazione, da spedire il 30 ottobre, esclude fringe benefit e amministratori di società
Ultimi controlli in vista della scadenza per la comunicazione telematica dei beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di questi ultimi, prevista per il prossimo 30 ottobre con riferimento al periodo d'imposta 2013.
L'adempimento, giunto al secondo anno di applicazione, richiede una serie di attenzioni operative nella gestione del modello, nonché un'analisi puntuale preventiva, in particolare per quanto riguarda i soggetti utilizzatori tenuti alla comunicazione. Le semplificazioni recepite già nei due provvedimenti del 2 agosto 2013 hanno, di fatto, escluso tutta una serie di casistiche che in origine parevano destinate a dover essere comunicate.
Esclusi gli amministratori
L'obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa, se l'utilizzo avviene a valori di mercato non vi è alcun obbligo di comunicazione.
In linea generale il provvedimento 94902 del 2 agosto 2013 ha chiarito che non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetti alla disciplina di cui agli articoli 51 e 54 del Tuir.
Lo stesso provvedimento esclude l'obbligo di comunicazione per l'ipotesi di utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società. Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l'amministratore. Questo significa che nessuna comunicazione va fatta anche nell'ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo (dipendente/assimilato) instaurato con la società.
Anche l'imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto)concessi in "godimento personale" è escluso dall'obbligo di comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell'ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
Invio con un solo modello
Il modello ufficiale è sempre quello licenziato il 27 novembre 2013 ed è unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso e finanziamenti/capitalizzazioni).
L'adempimento va gestito per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta.
Nell'ipotesi in cui lo stesso socio utilizzi più beni oggetto di comunicazione appartenenti al l'impresa è possibile inviare distinti modelli per ogni cespite in godimento. Tuttavia in questi casi – onde evitare errori – si consiglia di procedere con l'inoltro di un unico modello con due intercalari distinti (quadro BG), in modo da gestire con un solo adempimento tutte le casistiche riferite a un singolo soggetto. Si ricorda, infatti, che i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima (nell'ipotesi in cui si barri l'apposita casella contenuta nel secondo box del frontespizio) sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati, non cancellando l'invio precedente.
Allo stesso modo si suggerisce di governare con un unico modello – ma con più intercalari – la comunicazione nel caso in cui la stessa dichiarazione sia destinata a segnalare l'utilizzo da parte di due o più soci di uno o più beni aziendali.
Stessa sorte nel caso in cui l'obbligo di comunicazione riguardi i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti da più soci.
Se invece l'impresa si trova a dover comunicare per lo stesso soggetto sia l'utilizzo di un bene aziendale che l'erogazione di un finanziamento, allora dovranno essere inviati obbligatoriamente due distinti modelli in ciascuno dei quali indicare rispettivamente il godimento del bene concesso ed il finanziamento accordato.
I dati da indicare
Nella compilazione dei singoli righi di dettaglio del modello, gli ultimi dubbi sono legati per lo più a singole fattispecie particolari.
Per esempio, in riferimento alla compilazione del rigo BG02 (tipologia di utilizzo) occorre indicare se il bene è nella disponibilità esclusiva dell'utilizzatore (socio o familiare), nonché se si verte nell'ipotesi di subentro da parte dello stesso soggetto nell'utilizzo. Logica vuole che le due cose non debbano essere necessariamente in contrapposizione, tant'è che ben potremo avere un subentro con un utilizzo esclusivo/non esclusivo, ma le specifiche tecniche prevedono diversamente che le tre caselle siano alternative fra di loro, limitando di fatto la possibilità di scelta.
In attesa della rimozione dell'anomalia si consiglia, in ipotesi di subentro, di gestire l'adempimento barrando la relativa casella tralasciando le altre due.
Fonte: Il sole 24 ore autori Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

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