Black list, verifica su tutte le operazioni

La soglia dei 10 mila euro per la comunicazione va intesa come importo complessivo dell'anno
La verifica del nuovo limite di 10mila euro per la comunicazione black list andrà effettuata su tutte le operazioni nell'anno. La nuova soglia va, infatti, intesa come «importo complessivo annuale». È una delle conseguenze delle modifiche introdotte dall'articolo 21 del Dlgs semplificazioni approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». L'efficacia delle disposizioni è un aspetto tutt'altro che secondario perché le novità scatteranno per le operazioni «poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore» del provvedimento (comma 2). Che cosa significa in concreto? Da un lato, il venir meno dell'obbligo di comunicazione delle operazioni poste in essere in quest'ultima frazione dell'anno (come verosimilmente accadrà) ma anche un possibile «effetto-sanatoria» delle eventuali comunicazioni omesse nel 2014. Su quest'ultimo aspetto, però, è auspicabile una conferma in tempi rapidi da parte dell'amministrazione finanziaria per consentire comportamenti uniformi da parte degli operatori ed evitare margini di incertezza.
Allo stato attuale, in base all'articolo 1 del Dl 40/2010 i soggetti passivi Iva hanno l'obbligo di comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a 500 euro effettuate con operatori localizzati in Paesi black list. La comunicazione, da effettuare con il modello polivalente approvato dall'agenzia delle Entrate con provvedimento del 2 agosto 2013, viene trasmessa con frequenza mensile o trimestrale in ragione dell'ammontare delle operazioni. In particolare, il modello viene presentato con cadenza trimestrale dai contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale non superiore a 50mila euro. I soggetti che superano tale importo hanno invece l'obbligo di effettuare la trasmissione mensile dei dati.
Pur tenendo fermi la tipologia dei soggetti obbligati, le operazioni da segnalare e la modalità di presentazione, l'articolo 21 del Dlgs semplificazioni interviene significativamente sul l'entità e la periodicità della comunicazione. I dati verranno trasmessi con cadenza annuale e solo per un ammontare complessivo superiore a 10mila euro. La semplificazione, finalizzata a rendere meno oneroso l'adempimento, almeno per alcuni contribuenti, si inquadra nel più generale obiettivo di rimodulare quegli obblighi amministrativi a carico delle imprese, a cui non corrisponde una reale utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e accertamento. L'innalzamento della soglia esonera rispetto al passato una più ampia platea di contribuenti.
Tuttavia, l'ammontare dei 10mila euro, come precisa la disposizione, si deve intendere quale «importo complessivo annuale». Una precisazione che può aiutare a "prevenire" i possibili dubbi interpretativi sulla possibilità che la soglia potesse riferirsi a ogni singola operazione o all'insieme di operazioni intercorse con ciascuna controparte. La norma non definisce l'esatta cadenza del termine di presentazione annuale, ma presumibilmente c'è da attendersi che sarà in linea con il termine di presentazione dello spesometro (ossia aprile dell'anno successivo).
Ma che cosa andrà comunicato nel 2015 se l'ammontare va oltre i 10mila euro? La lettura della norma sembra suggerire che se l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso del 2014 con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata supera la soglia debba essere comunicato tutto.
Resta poi da chiarire se oggetto della comunicazione per tale annualità saranno solo le transazioni poste in essere dopo la pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale», in considerazione del fatto che quelle effettuate prima saranno già state oggetto di comunicazione. Se questa modalità non dovesse essere confermata, i contribuenti che superano la soglia dei 10mila euro potrebbero essere tenuti a trasmettere nuovamente i dati già comunicati nel corso del 2014, con cadenza mensile o trimestrale, dovendo comunicare anche le operazioni al di sotto dei 500 euro. Questo, però, non sarebbe in linea con un intento di semplificazione.
I punti-chiave
Le modifiche del decreto legislativo
1
I SOGGETTI OBBLIGATI
I contribuenti obbligati alla comunicazione sono i soggetti passivi d'imposta che effettuano operazioni (cessioni e acquisti di beni, prestazioni di servizio rese e ricevute) con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati a fiscalità privilegiata
8Sono inclusi anche i soggetti identificati o con rappresentante fiscale in Italia
2
LA CONTROPARTE
L'obbligo di comunicazione sussiste unicamente quando la controparte con la quale il soggetto passivo Iva ha rapporti economici è un operatore economico localizzato in paesi black list
Al contrario, qualora la controparte non svolga un'attività imprenditoriale, le operazioni con esso intercorse non sono oggetto di comunicazione
3
LE OPERAZIONI
Sono oggetto della comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale
8Sono incluse le operazioni nei confronti della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale di un soggetto black list, anche se localizzati in paesi non a fiscalità privilegiata
4
LA SOGLIA
La disciplina attuale obbliga a comunicare unicamente le operazioni di importo superiore a 500 euro
Il Dlgs semplificazioni porta il limite a 10mila euro con la conseguenza che le operazioni al di sotto di tale ammontare non dovranno essere segnalate: l'importo è da intendere come «complessivo annuo» e non riferito a ogni singola operazione
5
LA PERIODICITÀ
La comunicazione dovrà essere effettuata con cadenza annuale da tutti i soggetti interessati
I termini per la trasmissione telematica dovrebbero quindi coincidere con quelli previsti per lo spesometro, con conseguente eliminazione dell'obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali in dipendenza dal volume di operazioni effettuato
Fonte: Il sole 24 ore autore Giacomo Albano Valentina Casale

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