Cassazione. Tour de force degli uffici per gli accertamenti sui periodi con termini di decadenza entro dicembre

Controlli in tempi stretti
Nulli gli atti emessi prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del Pvc
L'imminente conclusione dell'anno coincide anche con la con l'intensificazione delle attività di controllo del Fisco a causa della prescrizione dei termini di accertamento, anche se diversi a seconda delle imposte e degli atti contestati. Tuttavia, in tale scenario, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto di un limite posto dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità: sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla notifica del Processo verbale di constatazione (Pvc)
Una regola importante perché, di fatto, "sterilizza" gli atti che saranno inviati da questo mese senza il rispetto delle tutele per la difesa previste dall'articolo 7, comma 2 dello Statuto del contribuente. Secondo questa disposizione, infatti, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, l'accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni e delle richieste del soggetto verificato che dovranno essere valutate dagli Uffici e, quindi, prima di 60 giorni dalla consegna del Pvc
La ratio della norma è chiara: l'Ufficio deve concedere al contribuente la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e richieste, proprio nell'ottica collaborativa che costituisce elemento centrale della Legge 212/00. Ove invece l'Amministrazione emetta l'atto impositivo prima dei 60 giorni prescritti si incorrerebbe comunque nella violazione della norma, nonché del diritto di difesa del contribuente.
L'unica deroga prevista per l'emanazione anticipata dell'avviso è costituita dalla prova della sussistenza di una «particolare e motivata urgenza». In proposito, si fa rilevare come i giudici della Suprema corte hanno precisato che non costituisce «caso di particolare urgenza» l'approssimarsi della scadenza dei termini per l'emissione dell'avviso e ciò in quanto «diversamente opinando si verrebbe a giustificare un ritardo tutt'altro che occasionale ma fisiologico del modus operandi degli Uffici». Pertanto, «il caso di particolare urgenza» deve consistere in un fatto impeditivo «non imputabile alla condotta dell'Amministrazione finanziaria" (Cassazione, sentenza 10069/14). 
Si evidenzia, peraltro, che la norma contenuta nello Statuto non fa riferimento alla notifica dell'atto di accertamento ma alla sua emanazione, ossia alla data in cui è stata apposta la firma del direttore dell'Ufficio o della persona da lui delegata. 
Inoltre, la prescrizione del rispetto del termine dei sessanta giorni, essendo contenuta nella Legge 212/00, non è circoscritta soltanto alle imposte sui redditi e all'Iva, ma è estendibile anche a tutti gli altri comparti impositivi, quali ad esempio tributi locali e imposta di registro, con l'eccezione dei diritti doganali. 
Nonostante poi l'articolo 12, comma 7 dello Statuto faccia espresso riferimento all'avviso di accertamento, il termine di sessanta giorni deve essere rispettato anche nel caso di atti che, sebbene non siano formalmente denominati avvisi di accertamento, hanno comunque una funzione accertativa (come nel caso, ad esempio, di avviso di liquidazione dell'imposta di registro). In proposito, la Cassazione ha avuto modo di precisare che il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del Pvc per consentire al contribuente di produrre le memorie difensive opera in tutte le fattispecie in cui, a seguito di accesso, viene emesso un atto impositivo. Non ha rilievo la circostanza che il provvedimento sia un avviso di recupero di un credito d'imposta. Si tratta, infatti, di atti aventi natura impositiva, e pertanto trattati alla stregua di avvisi di accertamento (Cassazione, sentenze nn. 2280/14 e 27831/13).
È bene precisare, infine, che il termine dilatorio di 60 giorni tra processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo ed avviso di accertamento, deve essere osservato con riferimento a qualsiasi atto di verifica delle Autorità competenti. Pertanto, tale termine opera sia quando venga rilasciato un vero e proprio «processo verbale di constatazione» (Pvc), sia allorquando venga rilasciato un verbale meramente descrittivo delle operazioni svolte o comunque di chiusura delle operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto (Cassazione, sentenza 5273/14).
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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