Con l'autoriciclaggio il rischio di sanzioni su quattro livelli

Nonostante l'acceso dibattito sull'autoriciclaggio, la presa, nel testo approvato dalla Camera, non viene allentata.
È vero che chi aderirà alla voluntary disclosure non sarà punibile, ma il rischio è di introdurre nel sistema una fattispecie di reato che abbraccia troppe condotte. Le ultime modifiche al testo allineano le due ipotesi di autoriciclaggio, affiancando alla pena della reclusione da 1 a 4 anni, la multa compresa tra 2.500 e 12.500 euro anche per i reati presupposto meno gravi.
Ma a parte tali ultime proposte di modifica, a preoccupare è l'impianto generale del nuovo articolo 648 ter1. Si è invertita la rotta rispetto alla sintesi che si era trovata nella prima versione, restringendo la causa di non punibilità riferita all'utilizzo e al godimento personale e prevedendo la rilevanza della fattispecie ai fini del Dlgs 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. A scontare maggiormente il cambio di impostazione è il mondo imprenditoriale, che per una condotta di evasione fiscale rischia di essere punito quattro volte (sanzione tributaria, sanzione penale ex Dlgs 74/00, pena per autoriciclaggio e responsabilità amministrativa da reato dell'ente).
Ad andare in questa direzione maggiormente repressiva sono anche altri aggiustamenti alla condotta tipica, per i quali va prevista la punibilità non solo per chi «impiega, sostituisce, trasferisce» denaro, beni o altre utilità «in attività economiche e finanziarie», ma anche per chi compie le medesime condotte in attività «imprenditoriali o speculative», andando quindi a colpire un amplissimo spettro di fattispecie di reimpiego.
La causa di non punibilità, che nella formulazione iniziale garantiva l'esclusione della responsabilità per l'autore del reato presupposto se il denaro o i beni fossero stati genericamente destinati alla utilizzazione o al godimento personale (con una dizione quindi che poteva far pensare ad una portata più ampia), era stata fortemente limitata già dall'emendamento Pastorino, oggi confermato. Si è, infatti, specificato che essa opera solo nel caso in cui le somme siano utilizzate nell'ambito di attività diverse da quelle economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.
Verrebbe così sancito, ad esempio, che, ricorrendone i presupposti, anche l'imprenditore che reinvesta nella sua azienda i proventi di un precedente delitto non potrà beneficiare della causa di non punibilità. Di conseguenza sembrerebbe, e ciò preoccupa, che le uniche ipotesi di applicabilità della causa di non punibilità siano da ricondursi ai meri casi in cui l'autore beneficia personalmente e immediatamente del denaro o dei beni (per esempio l'acquisto di una casa o l'accensione di un conto corrente su cui maturano interessi).
Nessuna modifica, invece, riguarda il nucleo della disposizione, vale a dire che per aversi autoriciclaggio la condotta deve comunque essere tale da «ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa». Perché si configuri il reato è necessario quindi un quid pluris idoneo ad occultare in modo fraudolento l'attività di presunto "autolavaggio" in modo tale che ne sia difficile l'accertamento da parte delle Autorità.
Questa ipotesi, ad esempio, potrebbe ricorrere nel caso in cui sia spezzata la tracciabilità dei flussi, come accade se si utilizzano veicoli societari esteri fittiziamente interposti per “ripulire” denaro sporco frutto di corruzione o evasione fiscale, o in ipotesi di ampio ricorso al denaro contante. Per identificare il concetto di ostacolo potranno essere utili gli approdi cui è arrivata la giurisprudenza con riferimento al reato tributario previsto dall'articolo 3 del Dlgs 74/00 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) secondo cui la condotta di «ostacolo all'accertamento» può configurarsi solo se sono realizzati accorgimenti particolarmente insidiosi al fine di neutralizzare la capacità di controllo da parte dei soggetti preposti.
Fonte: Il sole 24 ore autori Antonio Carino Antonio Tomassini

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