Il Fisco «paga» la notifica irregolare

Il Fisco perde soldi se le notifiche degli atti sono sbagliate. È compito dell'ente impositore "provare" la regolarità della notifica. Pertanto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata da parte dell'ente locale rende inammissibile il ricorso dell'ufficio. 
Per la Cassazione, ordinanza n. 23852, depositata il 7 novembre scorso, è perciò inammissibile il ricorso del Comune di Catania contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania (sentenza 218/12/34, depositata il 13 giugno 2012). Per la Cassazione, «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 149 codice procedura civile, o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo 140 codice procedura civile, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (...) il ricorso per cassazione è inammissibile (sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008)». Al riguardo, si deve notare che sono frequenti le bocciature della Cassazione nei confronti degli enti impositori, uffici dell'agenzia delle Entrate o enti locali, che, in presenza di atti notificati irregolarmente o non notificati, anziché annullare gli atti in autotutela, proseguono il contenzioso. La conseguenza è che l'Erario non incassa nulla e gli uffici sono condannati alle spese.
Per essere regolari le notifiche, nei casi di irreperibilità, l'attività si completa in tre fasi: il deposito di una copia dell'atto presso la sede del Comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto, cioè la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto CAD). La notifica si perfeziona quando sono state espletate tutte e tre le suddette formalità. La notifica deve anche rispettare le indicazioni della Corte costituzionale n. 3 del 2010, interpretativa dell'articolo 140 del codice di procedura civile; gli atti, per essere validi, devono entrare nella sfera di conoscibilità del contribuente (in questo senso, si veda anche la sentenza n. 7809 del 31 marzo 2010, della Cassazione).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 19667/14, sottolineano poi l'obbligatorietà della preventiva comunicazione che deve essere portata a conoscenza del contribuente, per garantirgli il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa, diritto costituzionalmente protetto e che non può essere negato in alcun modo dagli uffici. La nuova bocciatura della Cassazione fa sperare in un cambiamento di comportamento degli uffici, anche nel rispetto di quanto suggerito dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nella circolare 25/E del 6 agosto 2014.
Fonte: Il sole 24 ore autore Salvina Morina Tonino Morina

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