Il ravvedimento costa 25 euro

L'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti (esistenti) superiori a 15mila euro in assenza di visto di conformità è soggetto alla sanzione pecuniaria del 30 per cento.
Nessuna sanzione dovrà invece essere comminata, salvo quella fissa, qualora il visto sia apposto sulla dichiarazione integrativa inviata entro il prossimo 29 dicembre. Nell'ipotesi di dichiarazione originariamente omessa che viene sanata nei novanta giorni con il pagamento della sanzione ridotta ( 25 euro) e la trasmissione di una dichiarazione tardiva dotata di visto di conformità, le eventuali compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro devono essere considerate correttamente eseguite.
Nei casi in cui le dichiarazioni sono state inviate correttamente entro i termini, molti professionisti hanno ritenuto opportuno non apporre il visto di conformità, dato che le istruzioni operative sono arrivate con la circolare ministeriale 28/14, emanata solo pochi giorni prima dello spirare del termine per la presentazione dei dichiarativi. Per i contribuenti che richiedono l'apposizione “tardiva” del visto di conformità, effettuando l'invio telematico di una integrativa entro il prossimo 29 dicembre, le eventuali compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro potranno senza dubbio essere considerate sanate. L'unico onere sarà quello di dover procedere al ravvedimento operoso della sanzione per dichiarazione ”infedele” di cui all'articolo 8 del Dlgs 471/97: 25 euro, ossia 1/10 di 258. Per le dichiarazioni integrate entro il 29 dicembre la riduzione ad 1/10 del minimo, anziché 1/8, è stata infatti opportunamente confermata anche con la circolare ministeriale 11/10.
In altri casi, invece, i professionisti abilitati hanno provveduto all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate entro i termini ordinari, pur nell'incertezza delle disposizioni normative in ordine ai controlli da eseguire. Qualora, alla luce della check list individuata con la circolare ministeriale 28/14, il professionista si renda conto di aver effettuato solo in parte i controlli richiesti, quest'ultimo potrà senza dubbio porvi rimedio, senza applicazione di alcuna sanzione. Nella sostanza, basterà completare i controlli inizialmente non previsti e conservare la relativa documentazione.
Attenzione tuttavia al caso in cui, a fronte degli ulteriori controlli, il professionista ravvisi “criticità” sul modello vistato. Se si ha intenzione di integrare la dichiarazione lasciando il visto di conformità bisognerà ravvedere sia il visto che la dichiarazione infedele. Il ravvedimento del visto infedele, ravvisabile allorquando i dati da modificare siano tra quelli oggetto di controllo, è possibile versando una sanzione di 32 euro. In tal senso anche la circolare ministeriale 52/07, attualizzandone opportunamente i contenuti: al fine di sanare il visto infedele, il professionista deve inviare una comunicazione contenente i dati del contribuente ed i motivi per cui si intende ravvedere. Il contribuente dovrà invece rimediare alla maggior imposta (o minor credito) ed alla dichiarazione infedele: effettuerà quindi il ravvedimento dell'imposta col 3,75% (1/8 del 30%, trattandosi pur sempre di violazione rilevabile dai controlli automatizzati) e della dichiarazione infedele entro i 90 giorni con 25 euro.
Fonte: Il sole 24 ore autori M.Balz. e G.Gav.

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