Integrativa con il «visto» in 90 giorni

Presentazione entro il 29 dicembre - Difficili correzioni senza conseguenze oltre il termine
L'estensione del visto di conformità ai crediti da compensare (superiori ai 15mila euro) derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap complica la presentazione di dichiarazioni integrative. E l'assenza di chiarimenti specifici non aiuta chi vuole correggersi a scegliere la procedura più corretta. È questa la situazione che, scaduto il termine per la presentazione dei modelli, ci si trova a fronteggiare in caso di errore commesso in presenza di crediti “sopra soglia”, specie se già oggetto di compensazione nei mesi scorsi. 
La situazione più semplice è quella in cui l'attestazione sia stata rilasciata, ma la lettura dei chiarimenti (tardivi) di cui alla circolare n. 28/E/2014 individui una incompleta esecuzione dei controlli richiesti. In questa fattispecie, nessun problema si pone se l'integrazione delle verifiche da parte del professionista (o dell'organo di controllo) non fa emergere alcuna criticità rilevante. In caso contrario, la questione si complica perché, da un lato, chi ha rilasciato il visto dovrebbe pretendere l'invio di una integrativa “senza visto”, dall'altro questo comportamento (oltre ad impedire futuri utilizzi “trasversali” del credito) renderebbe sanzionabili tutte le compensazioni oltre soglia già effettuate, comprese quelle anteriori alla presentazione del modello. 
Tuttavia, se l'errore individuato è ravvedibile, il problema è minore, e lo tratteremo tra breve. Diverso è il caso di chi non ha richiesto il visto ed ora si “pente”, domandando al soggetto abilitato di apporre l'attestazione su una dichiarazione integrativa. Ci si chiede se sia possibile vistare una integrativa presentata entro il termine del modello successivo. In tema di “visto Iva”, l'Agenzia (circolare n. 1/E/2010) distinse tra dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dal termine per il modello originario e correzione intervenuta oltre tale termine. 
Occorre, tuttavia, anche riflettere sul fatto che, contrariamente a quanto avviene in ambito Iva, le compensazioni dei crediti Irpef/Ires ed Irap precedono l'invio del modello. In attesa di chiarimenti, si può ritenere che la presentazione della integrativa “vistata” entro il prossimo 29 dicembre “copra” senza problemi le compensazioni “sopra soglia” già avvenute, mentre più critico è ipotizzare una correzione successiva a tale data. Ovviamente, nessun problema (tranne la sanzione “fissa” per presentazione tardiva) si pone se il credito è stato tenuto in “stand-by” e non utilizzato in attesa del visto. Inoltre, rispettando il termine dei 120 giorni dalla scadenza ordinaria (ossia il 28 gennaio prossimo) attraverso la barratura dell'apposita casella nel frontespizio di Unico, il contribuente può “convertire” l'originaria scelta per il rimborso a favore della compensazione (articolo 2, comma 8-ter, Dpr n. 322/98). Altra fattispecie da trattare è quella di chi si accorge di un errore ed intende integrare una dichiarazione originaria munita di visto. Le conseguenze, in questa ipotesi, dipendono dalla tipologia dell'errore commesso. Infatti, se esso non rientra nel “perimetro” dei controlli che chi attesta deve eseguire, la dichiarazione integrativa (a sua volta “vistata”) può essere presentata secondo le normali regole. Viceversa, se le verifiche avrebbero dovuto individuare l'errore, si è in presenza di visto “infedele”, con la conseguenza che la presentazione di una integrativa nuovamente munita di visto impone due comportamenti: a) il ravvedimento del visto “infedele”, b) il preventivo ravvedimento sull'errore, così da ripristinare la “bontà” del credito compensato. È ipotizzabile che l'errore possa anche essere “a favore” del contribuente, e magari possa incrementare il credito compensabile (integrativa “a favore”). Nessuna sanzione spetta, in questo caso, al contribuente, ed ipotizzare una “infedeltà” del visto da ravvedere per il professionista sembra contrario al buon senso.
LA SITUAZIONE
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
DICHIARAZIONE TARDIVA CON VISTO
Il contribuente non ha inviato nei termini la dichiarazione. Intende procedere con l'invio di una tardiva (entro 90 giorni dal termine) e richiedere contestualmente l'apposizione del visto di conformità. Nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni eccedenti la soglia dei 15.000 euro. L'incarico per la trasmissione del dichiarativo "tardivo" ha una data successiva al termine ordinario. Il professionista trasmette la dichiarazione vistata.
L'invio di una dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario) dotata di visto di conformità sana le compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro. Il contribuente deve ravvedere la sanzione dovuta sulla dichiarazione infedele: 25 euro, ossia 1/10 di 258 (non si applica la riduzione ad 1/8 perché la dichiarazione è trasmessa entro il termine previsto per le dichiarazioni tardive). Nessuna sanzione è ravvisabile in capo al professionista.
INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE SENZA VISTO
Il contribuente ha inviato nei termini una dichiarazione non vistata con un credito superiore a 15mila euro. Nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni oltre soglia, pur in assenza di visto di conformità. Il contribuente chiede quindi al professionista di inviare una dichiarazione integrativa con la quale viene solamente apposto il visto di conformità. Il professionista, una volta effettuati i controlli previsti, provvede all'invio del dichiarativo vistato.
L'invio di una dichiarazione integrativa sulla quale viene applicato il visto, ha di certo l'effetto di sanare le compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro, se trasmessa entro il prossimo 29 di dicembre. Al professionista non viene comminata alcuna sanzione. Il contribuente dovrà invece pagare la sanzione per dichiarazione infedele di 258 euro. Il ravvedimento avviene con la riduzione ad 1/10, posto che la trasmissione avvenga entro 90 giorni dal termine ordinario.
INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE MODIFICATA SENZA VISTO
Il contribuente ha inviato nei termini una dichiarazione con un credito superiore a 15mila euro. Nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni oltre soglia.
Il contribuente chiede al professionista di inviare una dichiarazione integrativa dotata di visto di conformità e di variare alcuni dati che impattano sulle imposte.
Il professionista procede con l'invio della dichiarazione vistata.
Come nel caso precedente, l'invio dell'integrativa con visto sana le compensazioni "oltre soglia", se trasmessa entro il prossimo 29 dicembre. Al professionista non viene comminata alcuna sanzione. Il contribuente dovrà invece pagare la sanzione per dichiarazione infedele: 258 euro, ridotta ad 1/10. Dovrà inoltre rimediare alla maggior imposta (o minor credito) attraverso il versamento del 12,5% della stessa (1/8 del 100 per cento).
INTEGRAZIONE (A SFAVORE) DI DICHIARAZIONE CON VISTO
Il contribuente ha inviato nei termini una dichiarazione con un credito superiore a 15mila euro. Sulla dichiarazione è stato apposto il visto di conformità. Nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni oltre soglia.
Il contribuente chiede al professionista di inviare una dichiarazione integrativa dotata di visto di conformità e di variare a proprio sfavore alcuni dati che impattano sulle imposte. Il professionista decide di apporre il visto.
Le compensazioni "oltre soglia" effettuate dal contribuente sono considerate corrette (se l'integrazione interviene nei 90 giorni e la variazioni a sfavore non creano un utilizzo eccedente del credito disponibile). Il contribuente dovrà sanare sia la dichiarazione infedele (25 euro) che le maggiori imposte (3,75 per cento). Il professionista deve ravvedere il rilascio di un "visto infedele", versando la sanzione ridotta (1/8 di 258 euro = 32 euro) ed inviando comunicazione all'Agenzia (Circ. n. 52/E/07).
INTEGRAZIONE (A FAVORE) DI DICHIARAZIONE CON VISTO
Il contribuente ha inviato nei termini una dichiarazione con un credito superiore a 15mila euro. Sulla dichiarazione è stato apposto il visto di conformità. Nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni oltre soglia.
Il contribuente chiede al professionista di inviare una dichiarazione integrativa dotata di visto di conformità e di variare a proprio favore alcuni dati che impattano sulle imposte. Il professionista decide di apporre il visto.
Le compensazioni “oltre soglia” effettuate dal contribuente sono considerate corrette. Nessuna sanzione spetta, in questo caso, al contribuente, posto che si tratta di una integrativa a favore. Poiché dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale della dichiarazione non emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante, all'intermediario che ha rilasciato il visto non può essere comminata alcuna sanzione (Circ. n. 52/E/07).
Fonte: Il sole 24 ore autori Matteo Balzanelli Giorgio Gavelli

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