Iva, lettere d'intento dall'esportatore

Sulla non imponibilità invertito l'onere della comunicazione telematica alle Entrate
La comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. Il fornitore potrà quindi emettere fatture senza addebito di Iva dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale (e riscontrato telematicamente) la lettera d'intento e la relativa ricevuta telematica. L'articolo 20 del decreto semplificazioni, approvato definitivamente giovedì scorso, riscrive completamente la procedura attraverso cui l'esportatore abituale può beneficiare dell'acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva. In particolare, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte del fornitore dell'esportatore abituale.
La comunicazione telematica da parte dell'esportatore deve essere effettuata per le lettere d'intento che esplicano efficacia a partire dal 2015. Pertanto, letteralmente, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2015.
Una volta inviata la comunicazione, l'agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta. L'esportatore abituale, al fine di richiedere la non applicazione dell'Iva al proprio fornitore/prestatore, gli consegna il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta. Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore potrà emettere fattura senza l'addebito di Iva, con la dicitura «operazione non imponibile».
La verifica consiste nel riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Il riscontro potrebbe avvenire accedendo al proprio cassetto fiscale, opportunamente potenziato, ovvero tramite altre procedure eventualmente predisposte da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Lo stesso iter dovrà essere seguito nel caso in cui l'esportatore si volesse avvalere della facoltà di acquistare senza addebito di Iva in relazione a importazioni. In questo caso resta ferma la regola della riferibilità univoca alla singola operazione doganale. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni, inoltre, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Una volta avvenuta la condivisione dei dati tra le due agenzie, l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute telematiche (occorrerà probabilmente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata).
L'unico onere che resta in capo al fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti ricevuti) è quello di riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Tuttavia, dalla relazione illustrativa al decreto si evince che dovranno essere riepilogati i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti di singoli esportatori abituali. Il modello dichiarativo relativo al 2015, pertanto, sarà opportunamente integrato (e dovrà anche essere precisato quale sanzione risulti applicabile in caso di violazioni).
In ogni caso, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto sarà emanato un provvedimento per la definizione delle modalità applicative delle nuove disposizioni e dei requisiti per il rilascio della ricevuta.
Meno oneri e rischi per i fornitori
L'operatore che fornisce beni o servizi all'esportatore abituale sarà sanzionato solo se emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto dal cliente la dichiarazione d'intento e di aver riscontrato telematicamente la sua presentazione alle Entrate. È quanto prevede il nuovo comma 4 bis dell'articolo 7 del Dlgs 471/97, riscritto dal decreto semplificazioni per tener conto della soppressione dell'obbligo a carico del fornitore di comunicare le lettere d'intento rilasciate dagli esportatori abituali, ai quali competerà in futuro tale adempimento.
La sanzione è quella indicata nel terzo comma della medesima norma (dal 100 al 200% dell'imposta non applicata) per l'ipotesi dell'emissione della fattura senza addebito di Iva in assenza della dichiarazione d'intento. In questo caso, il fornitore è altresì tenuto al pagamento del tributo. Il soggetto che, invece, semplicemente "anticipa" (magari di poco) la fatturazione rispetto al ricevimento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento dovrebbe scontare solo la sanzione (e non è poco), ma non dovrebbe pagare anche l'Iva. In assenza di indicazioni diverse, infatti, una simile soluzione potrebbe apparire legittima, sia perché la norma richiama espressamente solo la sanzione «prevista nel comma 3» dell'articolo 7 del Dlgs 471/97, senza menzionare l'obbligo di versare l'imposta, sia perché, in caso contrario, il pagamento risulterebbe dovuto anche se, ancorché tardivamente, i requisiti di legge sono verificati.
Dovrà inoltre essere chiarito se il riscontro (telematico) dell'avvenuto rilascio della ricevuta riguardi unicamente il fatto che la dichiarazione è stata presentata alle Entrate (com'è auspicabile) oppure se occorra qualche altra verifica di conformità, come potrebbe far ritenere la relazione illustrativa al decreto, la quale precisa che la ricevuta riporterà l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d'intento trasmessa dall'esportatore abituale. Il punto potrebbe essere affrontato dal provvedimento che definirà le regole attuative della disciplina (articolo 20, comma 3 del decreto).
Un ulteriore aspetto, assai delicato, riguarda gli effetti della nuova normativa con riferimento alle violazioni commesse nella vigenza delle precedenti disposizioni. Il principio di legalità di cui all'articolo 3 del Dlgs 472/97 stabilisce che, salvo diversa previsione di legge (previsione assente nel testo della nuova norma), non è sanzionabile la condotta che, secondo una normativa posteriore, non costituisce più violazione punibile. Nonostante che la relazione al decreto semplificazioni qualifichi la modifica come una «diversa modalità dell'adempimento», non paiono esservi molti dubbi sul fatto che scompare completamente l'obbligo di comunicazione in capo al cedente/prestatore e, di conseguenza, la relativa previsione sanzionatoria, essendo stato spostato l'invio della comunicazione in capo all'esportatore abituale. Fra l'altro, la questione s'intreccia con la responsabilità solidale del fornitore per il versamento dell'imposta (prevista dall'articolo 1, comma 384 della legge 311/2004 e che ora parrebbe lecito considerare abrogata), quando eventuali evasioni collegate all'infedeltà della lettera d'intenti rilasciata dall'esportatore abituale coesistevano con una comunicazione omessa, incompleta o inesatta trasmessa dal fornitore stesso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli-Massimo Sirri

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