Liquidazioni, la cassa si fa mobile

Il pagamento entro il giorno 16 del decimo mese - Scadenze immutate per i soci
Cambiano le regole sui termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni straordinarie. L'articolo 17 del Dlgs sulle semplificazioni interviene, infatti, sulle scadenze dichiarative con l'intento di razionalizzare la modalità di presentazione e i termini di versamento in presenza di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.
Lo scenario prima del Dlgs
Prima delle modifiche, le imposte dovute dalla società di persone per la frazione di periodo d'imposta ante operazione straordinaria andavano versate entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione fiscale. Considerando che la dichiarazione va presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di decorrenza dell'operazione straordinaria, ne risultava che se l'operazione era realizzata nel corso dei primi tre mesi dell'anno il termine di versamento anticipava di molto quello di presentazione del modello. Viceversa, ove l'operazione fosse stata eseguita da aprile in poi, il versamento scadeva fisiologicamente l'anno successivo e il termine di pagamento poteva superare anche di molto quello di presentazione della dichiarazione. Pochi giorni di differenza a cavallo tra marzo e aprile potevano comportare il differimento di un anno del versamento.
Lo scenario dopo il Dlgs
Con le modifiche al comma 1 dell'articolo 17 del Dpr 435/2001, le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie, dovranno effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione. In pratica la scadenza del versamento viene fissata al giorno 16 del decimo mese successivo a quello in cui ha effetto l'operazione straordinaria. Essendo i versamenti correlati alla «scadenza del termine di presentazione della dichiarazione», letteralmente sembra che la disposizione consideri ininfluente quando la società presenta effettivamente il modello. Ove il modello venisse anticipato, quindi, il termine per i versamenti resterebbe comunque al 16 del mese successivo a quello in cui sarebbe ordinariamente scaduto il termine di presentazione. La modifica non riguarda tuttavia i soci della società, i quali continuano a pagare le imposte secondo le scadenze ordinarie. Nulla di nuovo anche per i versamenti degli acconti d'imposta relativi alle società, per cui si ritengono applicabili le regole classiche (circolari 144/E/98 e 263/E/98).
La decorrenza
Sulla decorrenza delle nuove regole l'articolo 17 del Dlgs non dispone nulla. Ci si chiede allora se i nuovi termini sono applicabili solo alle operazioni straordinarie poste in essere successivamente all'entrata in vigore del Dlgs o se interessano anche i casi in cui alla stessa data sono ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione per il periodo ante operazione straordinaria. In occasione della modifica all'articolo 2 del Dpr 322/98, a opera dell'articolo 42 del Dl 207/2008, che aveva portato da 7 a 9 mesi il termine di presentazione delle dichiarazioni, le Entrate avevano ratificato la tesi che il nuovo e più lungo termine trovava applicazione anche per le scadenze che erano in corso alla data di entrata in vigore della disposizione (Map del 28 maggio 2009). Analogamente, quindi, si potrebbe affermare che sull'applicazione delle nuove regole sarebbe ininfluente quando l'operazione è stata posta in essere, dovendosi riscontrare solo se i termini di presentazione della dichiarazione sono ancora pendenti alla data di entrata in vigore del Dlgs semplificazioni. Per questa strada si aprirebbe anche alla possibilità di regolarizzare senza sanzioni eventuali versamenti omessi seguendo le vecchie scadenze. Ad esempio, in presenza di un'operazione straordinaria eseguita da una Snc nel corso dei primi tre mesi del 2014, i termini di versamento in base alle vecchie regole sarebbero scaduti lo scorso 16 giugno. Con le nuove regole la scadenza verrebbe rideterminata al 16 novembre se l'operazione fosse stata effettuata a gennaio 2014, 16 dicembre se era di febbraio 2014, 16 gennaio 2015 se era di marzo 2014.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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