Meno oneri e più certezze per le imprese individuali

L'introduzione, a decorrere dal 2015, di un regime forfetario per le piccole imprese e gli esercenti arti e professioni, a opera del Ddl di Stabilità 2015, si caratterizza per alcune scelte significative del legislatore. I
n primo luogo, sono abrogati il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 legge 388/2000), il regime fiscale di vantaggio (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011) e il regime contabile agevolato (articolo 27, comma 3 del Dl 98/2011). Ciò significa che dal 2015 nessun contribuente potrà più entrare in questi regimi, in quanto soppressi. Tuttavia – e si tratta di un'altra scelta da evidenziare – i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime fiscale di vantaggio possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, e cioè fino allo scadere del quinquennio o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.
È stata, quindi, prevista una sorta di «clausola di salvaguardia» per il contribuente che potrà rinunciare al nuovo regime forfetario, pur avendone i requisiti, laddove – come accade in via ordinaria – il carico tributario del regime di vantaggio risulti minore rispetto a quello che deriverebbe dall'ingresso nel regime forfetario. L'introduzione del regime forfetario, va ricordato, "scongiura" il transito ai regimi di determinazione ordinaria del reddito che, inevitabilmente, sarebbe avvenuto alla scadenza naturale del regime di vantaggio.
Ulteriore scelta è stata quella di connotare l'introducendo regime forfetario come un regime di fortissima semplificazione che taglia in modo drastico gli adempimenti e gli oneri amministrativi. Gli adempimenti contabili e fiscali sono ridotti al minimo, il soggetto forfetario non è sostituto d'imposta e i suoi ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta; nei suoi confronti non si applicano studi di settore o parametri.
Si tratta di un regime per le imprese individuali, anche in forma familiare, e gli esercenti arti e professioni che attua, di fatto, quella parte della legge delega fiscale che prevede l'introduzione di un regime forfetario per le imprese di dimensioni minime, con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e dell'attività svolta; lo strumento di legge utilizzato è diverso (anche nell'iter procedurale di approvazione) – la legge di Stabilità anziché un decreto legislativo di attuazione della delega – ma la sostanza del regime non cambia.
L'estrema semplicità del regime forfetario sta nella determinazione del reddito che deriva dalla mera applicazione ai ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) di una percentuale di redditività che varia a seconda del l'attività esercitata: stabilito il reddito si applica l'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15 per cento. In un simile regime non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute e, più in generale, tutti i componenti negativi di reddito che "restano" forfetizzati nella percentuale di redditività né, fra i componenti positivi, le plusvalenze, le sopravvenienze o i dividendi percepiti nell'esercizio di impresa. Si tratta di una semplificazione rispetto a quanto avviene nel regime di vantaggio in cui la determinazione del reddito avviene mediante contrapposizione di costi e ricavi, seppure secondo il criterio di cassa.
Ai fini Iva, pur permanendo la soggettività ai fini dell'imposta, in caso di operazioni passive domestiche, il contribuente forfetario è considerato alla stregua di un consumatore finale. Altra scelta significativa – più favorevole di quella effettuata nel vigente regime di vantaggio – è quella di non precludere l'attività di importazione ed esportazione o l'effettuazione di operazioni intra-Ue anche se, in questi casi, permane necessariamente qualche adempimento agli effetti dell'Iva. Analogamente si è ritenuto di non escludere l'accesso al regime forfetario in ipotesi di costo del lavoro non superiore a 5mila euro, diversamente da quanto previsto nel regime di vantaggio.
Ulteriore scelta del legislatore, del tutto innovativa, è quella che prevede, per i soggetti obbligati ai versamenti previdenziali alle gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di fruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale del reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti su un reddito minimo (anche inesistente).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele

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