Minimi con beni strumentali annuali

Variata la condizione di accesso che prevedeva il limite di 15.000 triennale
Premessa – Per poter accedere al nuovo regime forfettario il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. 
Nuovo regime forfettario – Come noto, il disegno di legge di stabilità 2015 contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. L’intento dell’Esecutivo è quello di ridurre i regimi fiscali esistenti. Secondo la bozza del testo legislativo approvata dal governo dal 1° gennaio 2015 verranno abrogati l’attuale “Regime dei minimi” e il regime delle “nuove iniziative produttive” per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato. 
Limite dei ricavi – Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del ddl della Finanziaria 2015 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri. 
Spese dipendenti – Inoltre l’accesso è consentito solo a coloro che hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR. Si tratta di un novità rispetto ai vecchi regimi agevolati in cui vige invece un divieto a sostenere costi per lavoro dipendente. 
Beni strumentali – Altra importante novità è data dal computo dei beni strumentali. Secondo il regime dei minimi attualmente in vigore, per poter fruire delle agevolazioni previste era necessario che nel triennio precedente il contribuente non avesse acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000. Nel nuovo regime forfettario invece il limite è dato dal costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, il quale al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. 
Differenze – Oltre alla differenza data dal limite triennale rispetto a quello annuale, si evidenzia anche che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare la consistenza al 31.12 queste rileveranno. Per quanto riguarda l’utilizzo del bene per i contratti di leasing nel nuovo regime diventa rilevante il costo sostenuto dal concedente, mentre prima era fondamentale il canone; per quanto riguarda i contratti di locazione e di noleggio, ora diventa rilevante il valore normale del bene, mentre nel vecchio regime si consideravano i canoni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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