Minimi, contributi light limitati

Per imprenditori e artigiani saranno determinati in base al reddito
Sconto sui contributi previdenziali ma non per tutti. Il nuovo regime fiscale agevolato previsto dal Ddl di Stabilità varato la scorsa settimana dal governo consentirà di determinare i contributi previdenziali in base al reddito. La misura, però, vale soltanto per imprese e artigiani. Nulla cambia, invece, per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali, per cui in ogni caso bisognerà versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato, così come avviene per gli altri contribuenti che non usufruiscono del regime agevolato. 
Sotto il profilo previdenziale, la novità assoluta riguarda quindi i soggetti esercenti attività d'impresa e gli artigiani per cui non applicandosi il livello minimo imponibile, non sono più tenuti nemmeno al versamento dei «contributi minimi» il cui pagamento scade il 16 di ogni trimestre. In questo contesto, i contribuenti che aderiscono al regime agevolato, saranno chiamati a procedere unicamente con il versamento a saldo e in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato, da effettuare entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In realtà, si tratta di quanto già avviene a legislazione vigente per i professionisti e gli autonomi in genere iscritti alla gestione separata dell'Inps, per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio. 
Tornando ora al nuovo regime, l'accesso dovrà avvenire attraverso la presentazione di una comunicazione telematica indirizzata all'Inps. I soggetti che già esercitano attività d'impresa dovranno inviare il modulo entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime. Il termine fissato è tassativo. Una volta oltrepassata la scadenza, infatti, non sarà più possibile aderire ai fini contributivi al nuovo regime, salvo il diritto di riproporre, in costanza dei requisiti richiesti per l'accesso, l'agevolazione nel periodo d'imposta successivo.
Le disposizioni contenute nel Ddl di Stabilità sottolineano che il regime di favore per i contributi è legato a doppio filo con quello per redditi e Iva. Il venir meno anche solo di una delle condizioni previste per l'accesso al regime dei nuovi minimi, determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi. Ciò non significa però che obbligatoriamente le due forme agevolative debbano sempre viaggiare a braccetto. Pur avendone i diritti sotto il profilo dei redditi o dell'Iva, il contribuente potrebbe non adoperarsi nei tempi con l'invio del modello all'Inps, facendo quindi venire meno solo per questo versante il regime agevolativo.
La cessazione obbliga, dal l'anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario, ma soprattutto anche la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali. Così, qualora, per esempio, il contribuente dovesse sforare per un'annualità il limite consentito di ricavi dichiarati, ma allo stesso modo rientrare al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l'annualità successiva, riguadagnandosi così per il nuovo anno il diritto a rientrare nel regime di favore, non potrebbe più beneficiare delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto per espressa previsione normativa, diversamente da quanto previsto in ambito redditi e Iva, il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta. 
Un'ulteriore peculiarità sotto il versante contributivo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa (commercianti e artigiani) già pensionati e con più di 65 anni di età che intendono aderire al nuovo regime. Quest'ultimi, per espressa previsione legislativa, non maturano il diritto (su richiesta) previsto nel regime ordinario a vedersi dimezzare i contributi previdenziali. In una simile circostanza, infatti, il contributo dovuto viene calcolato sul reddito dichiarato senza alcun minimo di legge prefissato, ma comunque sempre ad aliquota piena senza alcuna riduzione. 
Fonte: il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin

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