Perdono per l'autoriciclaggio

Non punibilità limitata ai delitti commessi entro il 30 settembre 2015
Escluso l'autoriciclaggio anche per i contribuenti che aderiranno alla sanatoria domestica. A prevederlo è l'ultima versione del disegno di legge sul rientro dei capitali. In particolare, il testo dispone che alla sanatoria domestica trovano applicazione alcune norme relative al rientro dei capitali e, tra queste, viene ora espressamente citato il comma 3 (in passato non menzionato) dell'articolo 5 quinquies.
In base a tale norma, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648 ter 1 del Codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti tributari (coperti dalla sanatoria) sino alla data del 30 settembre 2015.
A questo proposito si ricorda che il nuovo delitto di autoriciclaggio (si veda l'articolo in basso) previsto dalla medesima legge introduce l'articolo 648 ter 1 al Codice penale e sanziona con la reclusione da due a otto anni chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente all'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato.
L'espressa esclusione della punibilità di questo nuovo delitto deve peraltro far chiaramente dedurre che esso può essere commesso anche con riferimento a manifestazioni illecite relative al reato fonte da cui provengono i denari o le altre utilità commesse prima dell'entrata in vigore della norma.
In altre parole, se in passato (e quindi prima dell'entrata in vigore della nuova norma) un contribuente ha commesso un delitto tributario (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso versamento Iva, eccetera), rischia comunque di essere perseguito per autoriciclaggio ove il trasferimento o l'impiego avvenga dopo l'entrata in vigore della norma.
Aderendo invece al rientro dei capitali e/o alla sanatoria la punibilità per l'autoriciclaggio è esclusa limitatamente ai delitti tributari coperti dalla sanatoria.
In sostanza l'autoriciclaggio è escluso per coloro che aderiscono alla sanatoria e hanno impiegato, trasferito o sostituito somme derivanti da dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di false fatture (articolo 2); mediante altri artifizi (articolo 3); dichiarazione infedele (articolo 4); omessa presentazione (articolo 5); omesso versamento delle ritenute (articolo 10 bis); omesso versamento Iva (articolo 10-ter).
Si ricorda, peraltro, che la non punibilità per i reati tributari e conseguentemente per l'eventuale successivo autoriciclaggio riguarda esclusivamente le condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria.
Ne consegue, pertanto, che se il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria domestica, ad esempio, "autodenuncia" nella richiesta all'agenzia delle Entrate di aver omesso la fatturazione di imponibili per 1 milione di euro (ottenendo così, sotto il profilo penale la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele), e successivamente dopo qualche anno si scopre che ha utilizzato fatture soggettivamente inesistenti per 50.000 euro per i medesimi periodi di imposta regolarizzati, la punibilità per quest'ultimo reato non viene meno. Qualora gli investigatori fossero in grado di dimostrare la sussistenza anche dell'autoriciclaggio dei proventi derivanti dall'utilizzo delle false fatture il contribuente risponderà anche di tale delitto.
Restano invece punibili (sia come reati tributari, sia, di conseguenza, quali reati fonte di autoriciclaggio) le fattispecie di emissione di fatture false, l'occultamento di scritture contabili, l'indebita compensazione, e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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