Ravvedimento con calcoli fai-da-te

Spetterà al contribuente individuare gli importi dovuti dopo l'invio del verbale
Ravvedimento operoso ad ampio raggio ma con calcoli fai-da-te. La sostituzione dell'adesione ai pvc (processi verbali di constatazione) obbligherà il contribuente a un calcolo in autonomia delle maggiori imposte derivanti dalle violazioni senza che sia l'ufficio a determinare l'importo dovuto. Sono alcune delle novità contenute nel Ddl stabilità, che estenderà il termine entro cui il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte.
Le modifiche puntano a eliminare alcuni istituti deflattivi e pertanto lo scenario a decorrere dal 2016 (perché le regole attuali continuano ad applicarsi agli atti notificati fino al 31 dicembre del prossimo anno) sarà diverso rispetto quello attuale. Se saranno confermate le previsioni contenute nel disegno di legge, il nuovo ravvedimento amplierà le ipotesi nelle quali chi ha commesso una violazione può sanarla beneficiando di sanzioni molto contenute. Al contempo, è stata estesa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a sfavore beneficiando del ravvedimento operoso sino al termine di decadenza del potere di accertamento.
In pratica, se le nuove previsioni saranno confermate, il contribuente potrà integrare i redditi dichiarati anche oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo, beneficiando però di tale istituto. Tuttavia, dal nuovo invio decorreranno i termini sia per la decadenza del potere di accertamento e sia per la notifica delle cartelle di pagamento. Di conseguenza, se il contribuente da un lato potrà sanare in un arco temporale più ampio irregolarità commesse, dall'altro l'amministrazione finanziaria avrà più tempo per notificargli dei provvedimenti.
Inoltre, il nuovo ravvedimento è precluso solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione oppure un avviso bonario previsto dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 o 54-bis del Dpr 633/1972.
Il Ddl di stabilità prevede poi l'abrogazione di tre istituti deflattivi e cioè l'adesione ai pvc, l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'acquiescenza «rafforzata» (ossia quella che prevedeva una riduzione ad un sesto delle sanzioni in caso di omessa notifica prima dell'avviso di accertamento di un invito o di un pvc).
In termini pratici, dunque, il contribuente al quale è stato notificato un verbale potrà autonomamente sanare le violazioni contestategli presentando una dichiarazione integrativa e liquidando le nuove imposte, sulle quali verserà le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento.
Si tratta, certamente, di una misura favorevole per il contribuente, anche se sotto certi aspetti potrebbe non essere di facile applicazione.
Normalmente, i pvc si limitano a evidenziare le (presunte) violazioni commesse dal soggetto verificato, ma non vi è alcuna specifica delle maggiori imposte dovute oppure delle sanzioni applicabili. Si pensi, per esempio, a una constatazione di fatture per operazioni inesistenti. Non di rado, i verificatori non precisano se queste siano soggettivamente oppure oggettivamente inesistenti e pertanto da ciò potrebbe risultare complicata la possibile regolarizzazione. In un caso, infatti, occorrerebbe la rettifica sia del reddito (per l'indeducibilità del costo) sia dell'Iva (per l'indetraibilità dell'imposta), mentre nell'altro, ossia quando siano solo soggettivamente inesistenti, occorre esclusivamente la rettifica dell'Iva.
A legislazione vigente, con l'adesione ai pvc, il soggetto verificato, facendo un calcolo di massima delle maggiori imposte e delle sanzioni, può inviare la domanda per l'adesione e poi attendere il calcolo esatto da parte dell'agenzia delle Entrate. Con il nuovo ravvedimento, invece, il contribuente dovrà autonomamente "interpretare" i contenuti del pvc ed eventualmente integrare la propria dichiarazione.
È evidente che, in assenza di precisi e dettagliati rilievi, il rischio di errore è molto elevato. Dunque, anche per evitare regolarizzazioni potenzialmente inefficaci, i soggetti verificati potrebbero preferire di attendere l'avviso di accertamento per impugnarlo in Commissione tributaria o tentare un'adesione all'accertamento (ma con le sanzioni ridotte solo a 1/3).
Fonte: Il sole 24 ore autori Laura Ambrosi Antonio Iorio

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