Sconto extra per le nuove iniziative

Nel nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi l'elemento "novità" con riguardo all'attività svolta non costituirà più requisito per l'accesso al regime, ma consentirà unicamente di beneficiare di un'ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi d'imposta.
La riduzione di un terzo
Al fine di favorire l'avvio di nuove attività si prevede, infatti, che il reddito imponibile quantificato sulla base dei coefficienti di redditività identificati per la specifica attività venga ridotto di un terzo sul quale verrà applicata l'imposta sostitutiva con del 15 per cento.
Tale riduzione troverà applicazione per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi. Ipotizzando l'avvio di una nuova iniziativa da parte di un agente di commercio (coefficiente di redditività 62%; limite ricavi 15.000 euro), nel caso in cui quest'ultimo raggiunga il limite massimo fatturabile il reddito, sarà calcolato applicando un coefficiente del 41,33 con un imponibile pari a 6.200 euro (41,33% di 15.000), anziché 9.300 euro con un risparmio d'imposta di 465 euro (9.300 - 6.200 x 15%).
Secondo quanto previsto dalla norma tale sconto potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicano i vecchi regimi agevolati (fiscale di vantaggio o nuove iniziative produttive) se in possesso anche dei requisiti previsto per il nuovo regime. La riduzione, ovviamente, troverà applicazione per l'eventuale periodo che residua al completamento del triennio agevolato. 
I requisiti necessari
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario però che l'attività intrapresa rispetti i requisiti della "novità" previsti dalla norma, così sintetizzabili:
- il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività esercitata non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui quest'ultima consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni).
Qualora, inoltre, venga proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve essere superiore ai limiti previsti per l'attività medesima. 
In merito ai presupposti, dovrebbero valere i chiarimenti già varati dall'Agenzia in precedenti documenti di prassi e riassunti nell'ultima circolare 17/E/2012. Per il requisito relativo al triennio si ricorda lo stesso va verificato facendo riferimento alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime (per esempio, in caso di cessazione dell'attività precedente il 31 maggio 2012 si potrà iniziare una nuova attività a partire dal 1° giugno 2015). Il presupposto riguardante la mera prosecuzione sussiste, invece, quando l'attività intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità con la precedente (nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni). Tale continuità non può mai essere ravvisata nel caso in cui le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee (per esempio un medico dipendente che intenda avviare una attività di musicista), così come nel caso di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

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