Società, accertamenti e cartelle fino a 5 anni dalla cancellazione

Con il decreto legislativo sulle semplificazioni, l'amministrazione finanziaria potrà effettuare accertamenti e notificare cartelle entro cinque anni dal momento che una società risulta estinta.
Ma non solo. Mentre in passato era l'amministrazione che doveva provare, per far sì che le pretese fossero ritenute valide, certe colpe o comportamenti di liquidatori e soci, con il nuovo decreto si inverte l'onere della prova, che viene così a ricadere sugli stessi liquidatori e soci.
È questo un aspetto particolarmente delicato del nuovo decreto sulle semplificazioni, che non sembra perfettamente in linea con la delega che perviene dalla legge 23/2014 e per questo, sulla questione degli accertamenti nei confronti delle società estinte, a rischio incostituzionalità.
La vicenda sta nei seguenti termini. Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto, gli atti impositivi intestati a una società estinta devono ritenersi giuridicamente inesistenti e, quindi, improduttivi di effetti sia per la società stessa, sia per i liquidatori e i soci. Attualmente, quindi, gli atti dell'amministrazione devono essere emessi nei confronti di liquidatori e soci, e non nei confronti della società estinta. Questo proprio perché la società non esiste, così come non esistono i suoi organi. Gli eventuali atti impositivi, intestati a liquidatori e soci, possono essere emessi però soltanto quando il fisco prova che vi è stata colpa del liquidatore oppure che i soci hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (la responsabilità si ha fino a concorrenza di queste somme). Questo per effetto di quanto dispone l'articolo 2495 del Codice civile. Vi è una ulteriore responsabilità dei liquidatori e dei soci, ma soltanto per l'Ires (e non per le sanzioni) dovuta dalle società di capitali: tuttavia anche in questo caso il Fisco deve provare che il socio ha incassato delle somme o che gli sono stati attribuiti dei beni ovvero che il liquidatore ha assegnato i beni ai soci senza avere prima avere soddisfatto i crediti tributari (articolo 36 del Dpr 602/1973).
Con la norma del decreto sulle semplificazioni cambia tutto. Viene stabilito che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si viene così a creare una sorta di mostro giuridico: una società che non esiste più viene invece fatta esistere - per finzione giuridica - per cinque anni dopo la cancellazione soltanto per essere destinataria di atti impositivi. Inoltre, la responsabilità che prima veniva stabilita dall'articolo 36 del Dpr 602/1973 per l'Ires viene estesa a tutti tributi, con l'aggravante che dovranno essere i liquidatori e i soci, e non più l'amministrazione, a dover dimostrare di avere o non avere fatto certi atti o avere incassato delle somme.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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