Società di comodo. Il nuovo test sulle perdite dal periodo d'imposta 2014

Non operative qualificate dai risultati di cinque anni
L'estensione da tre a cinque dei periodi d'imposta in perdita fiscale perché una società possa essere considerata "di comodo" deve avere effetto retroattivo e, quindi, riguardare anche le società che sono state ritenute non operative per avere dichiarato perdite in un triennio.
Con il decreto sulle semplificazioni viene previsto l'ampliamento da tre a cinque dei periodi d'imposta in perdita per i quali una società può essere considerata non operativa. Si tratta di un intervento che può essere definito "interlocutorio", in attesa della revisione completa della disciplina delle società non operative, prevista dalla legge delega 23/2014.
Con il decreto legge 138/2011 è stato stabilito che le società che dichiarano perdite fiscali in un triennio sono considerate "di comodo" a partire dal periodo d'imposta successivo al triennio. Si tratta di una previsione, però, che nulla ha a che vedere con la ratio della disciplina delle società non operative. Quest'ultima è stata introdotta nell'ordinamento per penalizzare quelle società che, per presunzione, si ritengono non svolgere un'effettiva attività economica. Ma questo non può riguardare società che operano effettivamente sul mercato, con l'unica "macchia" di dichiarare perdite. Va rilevato che l'agenzia delle Entrate ha corretto la precedente interpretazione (data con circolare 23/E/2012), secondo la quale le società di comodo si dividono in due tipi: società non operative e società che dichiarano perdite. Come più volte fatto notare su questo giornale - e poi "recepito" dalla successiva circolare (7/E/2013) - i termini società di comodo e società non operative sono equivalenti. Vi sono, infatti, due presupposti (il mancato superamento del test e/o le perdite) che determinano la presunzione di non operatività della società. Per le perdite, a questo punto, l'unica giustificazione che si potrebbe dare è che la norma operi perché si ritiene che la società stia conseguendo risultati negativi in quanto sta deducendo delle spese e dei costi riferibili ai soci.
A ogni modo, il decreto legislativo sulle semplificazioni dispone, per ridurre la platea delle società interessate, l'estensione a cinque dei periodi d'imposta in perdita fiscale. La norma decorre, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d'imposta in cui entra in vigore il decreto sulle semplificazioni, cioè dal 2014. In questo modo, il quinquennio da considerare in Unico 2015 sarà, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, quello 2009-2013. Il dubbio si ha, però, per il passato: la normativa precedente (quella della rilevanza del triennio in perdita) è partita dal 2012 e considerava, come primo triennio, quello 2009-2011. Per Unico 2014 si è dovuto considerare, invece, il triennio 2010-2012. L'interrogativo che ora sorge è, quindi, se una società che nei precedenti trienni è stato ritenuta "di comodo", perché ha dichiarato perdite, possa avvalersi della nuova previsione normativa in base alla quale si è "non operativi" soltanto dopo avere dichiarato perdite per cinque periodi d'imposta consecutivi (o se si dichiarano perdite in quattro periodi e nell'altro viene dichiarato un reddito sotto quello minimo). 
La norma del decreto sulle semplificazioni parla di deroga allo Statuto del contribuente, come se si volesse attribuire alla norma un "vestito" di norma sostanziale. Questo però non corrisponde al vero: basti pensare se per "recuperare" le imposte sul reddito minimo, l'ufficio procede con una cartella, relativa all'attività di liquidazione della dichiarazione, oppure con un atto di accertamento. Ovviamente, la risposta è che l'ufficio deve procedere attraverso un atto di accertamento, visto che si tratta di una presunzione di evasione (in questo senso anche la circolare 7/E/2013). La norma, quindi, è di carattere procedimentale e, conseguentemente, retroattiva. Con il risultato che chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque periodi poteva essere considerato tale. In sostanza, la nuova norma deve trovare applicazione anche per il passato e non solo dal 2014.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

Commenti