Errori fiscali, correzioni ampie

La dichiarazione presentata può essere emendata anche in fase difensiva
La dichiarazione presentata può sempre essere corretta e ciò anche nella fase difensiva, per opporsi all’errata pretesa del fisco avanzata con l’avviso bonario.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26187 depositata il 12/12/2014.
La vicenda trae origine da un’iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione automatizzata della dichiarazione eseguita ai sensi dell’articolo 54 bis del Dpr 633/73.
In particolare, l’Agenzia inviava il cosiddetto avviso bonario con il quale pretendeva l’Iva erroneamente risultata a debito nella dichiarazione presentata da una società.In realtà, infatti, dai registri Iva risultava un credito di imposta.
Il provvedimento era così impugnato dalla contribuente evidenziando l’insussistenza della pretesa fiscale avanzata, poiché fondata su un mero errore di compilazione. 
L’Agenzia si difendeva evidenziando che la società aveva sollevato l’errore solo dopo la ricezione dell’iscrizione a ruolo e, più precisamente, con l’instaurazione del giudizio. 
Entrambi i giudici di merito, però, rigettavano le doglianze, ritenendo che una volta decorso il termine legale per emendare la dichiarazione fiscale errata, la parte contribuente non poteva «discutere presso l’organo giurisdizionale sulla esistenza di un proprio errore pregresso da accertare in contraddittorio con l'Agenzia».
Per la cassazione di tale decisione, la società proponeva ricorso rimarcando sostanzialmente il proprio diritto a correggere una dichiarazione contenente dei dati secondo i quali era dovuta un’imposta illegittimamente. 
La Suprema Corte ha accolto la tesi della contribuente, riformando così la sentenza di merito. 
Innanzitutto il collegio ha richiamato e confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di imposte, in adesione all’articolo 53 della Costituzione, va sempre riconosciuta la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria. 
Tale diritto è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria. 
La dichiarazione, infatti, trattandosi di una mera esternazione di scienza e di giudizio, è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce solo un momento dell’iter volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria. 
Mere esigenze amministrative, quindi, in base alle quali in passato si era sostenuta la immodificabilità della dichiarazione, non possono comprimere il diritto del contribuente costringendolo a versare imposte difformi dalla propria capacità contributiva. 
Ne consegue che la dichiarazione è modificabile non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle imposte, ma anche nella fase difensiva per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo del controllo automatizzato. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

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