Iscrizione automatica nel Vies con l’opzione a inizio attività

Per l’uscita serve un avviso preventivo dell’Agenzia
Inclusione automatica nel Vies ed esclusione “semi-automatica”. 
Sono i due principi cui dà attuazione il provvedimento direttoriale di ieri (159941/2014). 
In linea con le modifiche del Dlgs 175/2014, infatti, le Entrate confermano che, per effettuare operazioni in ambito intracomunitario (cessioni/acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi ex articolo 7 ter, Dpr 633/1972 con controparti di altri Paesi Ue), basta esercitare l’opzione in sede d’inizio attività (con compilazione dei quadri I o A dei modelli anagrafici a seconda del soggetto) o anche successivamente, ricorrendo ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) o agli intermediari abilitati. Al momento di ricezione dell’opzione prevista dal comma 7 bis dell’articolo 35, Dpr 633/1972, infatti, l’iscrizione nella banca dati degli operatori intracomunitari è immediata e non si dovranno più attendere i trenta giorni previsti per l’esecuzione dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria con possibilità di vedersi negato l’accesso al Vies (si ricorda che sono scomparsi sia il provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’effettuazione delle operazioni Ue, sia quello di revoca dell’iscrizione all’archivio). Per evitare discriminazioni, il provvedimento prevede che sarà automaticamente incluso nel Vies anche chi ha presentato l’istanza nei trenta giorni precedenti il 15 dicembre. 
Se non è intervenuto nel frattempo il diniego, quindi, tali soggetti saranno visibili nel Vies a partire proprio da tale data. Il che induce a ritenere che nulla dovranno fare neppure coloro che, invece, sono già presenti nell’archivio avendovi avuto accesso secondo le vecchie regole, senza necessità di conferme di sorta (anche se è sempre bene controllare, ricorrendo al sistema di verifica della partita Iva comunitaria).
Tali soggetti, come del resto tutti, in futuro, potranno invece essere esclusi dal Vies se non presentano neppure un elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi (né per cessioni/acquisti, né per prestazioni di servizi), successivamente al 13 dicembre 2014 (data d’entrata in vigore del decreto semplificazioni). Il provvedimento rimedia (almeno in parte) alla non perfetta formulazione della norma (comma 7 bis dell’articolo 35 Dpr 633/72), la quale prevede «l’esclusione se la mancata presentazione dei modelli Intra riguarda quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati», con ciò potendosi intendere, letteralmente, che potesse bastare presentare un elenco entro un anno dall’inclusione per guadagnarsi l’iscrizione “a vita”. In base a un’interpretazione di carattere logico/sistematico che il testo del provvedimento pare autorizzare, invece, il periodo di quattro trimestri dovrebbe intendersi come un termine mobile che riparte ogni volta che si presenta un elenco riepilogativo. 
La dicitura utilizzata nel provvedimento, pertanto, è maggiormente in linea con le previsioni del Regolamento Ue 904/2010, il quale prevede però che, per l’esclusione dalla banca dati, sia anche necessario non aver presentato la dichiarazione Iva, circostanza del tutto assente nella norma interna.In ogni caso, l’estromissione dal Vies dev’essere preceduta dall’invio di un’apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate competente territorialmente. Solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di detta comunicazione, opererà l’esclusione. Secondo logica, tale termine dovrebbe consentire al contribuente di dialogare con l’ufficio, fornendo i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione dell’elenco. Potrebbe essere il caso, per esempio, di un’omessa trasmissione dell'Intrastat, ancorché si sia in presenza di operazioni intracomunitarie regolarmente effettuate .
Fonte: Il sole 24 ore autore Massimo Sirri Riccardo Zavatta

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