Liquidatori responsabili solo per crediti definitivi

L’inversione dell’onere della prova stabilito per i liquidatori e i soci delle società estinte potrà trovare applicazione solo dopo che il credito nei confronti della società è divenuto definitivo.
È questo uno dei vari aspetti che deriva dalla norma del decreto sulle semplificazioni, la quale prevede la possibilità di effettuare gli accertamenti, l’attività di liquidazione e di riscossione nei confronti di società estinte, se non sono trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Si tratta di una norma che crea una sorta di corto circuito tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali e che poco, dunque, ha a che fare con le semplificazioni. In base all’articolo 2495 del codice civile, una società si considera estinta con la cancellazione dal registro delle imprese. Da tale evento ne deriva l’inesistenza della società che comporta, ovviamente, anche la carenza di legittimazione dei suoi organi (ad esempio, i liquidatori).
Con la norma del decreto legislativo sulle semplificazioni, la società verrebbe, invece, fatta rivivere per cinque anni decorsi dalla cancellazione dal registro delle imprese, esclusivamente al fine di consentire alle varie amministrazioni (Entrate, Inps, Comuni, eccetera) di svolgere attività di accertamento, riscossione, liquidazione dei tributi e contributi dovuti. Si tratta di una previsione che suscita innumerevoli perplessità, considerando che l’Agenzia, l’Inps, i comuni avrebbero comunque potuto già esercitare le azioni di recupero dei loro crediti, una volta estinta la società, nei confronti dei liquidatori e dei soci in base alle previsioni degli articoli 2495 e 2312 del codice civile (e dell’articolo 36 del Dpr 602/1973). Peraltro, la norma del decreto semplificazioni appare di dubbia legittimità costituzionale, posto che non esiste una delega, da parte della legge 23/2014, per agire in tal senso. 
L’aspetto che crea le maggiori perplessità, determinando una vera e propria dicotomia civilistico-fiscale, è tuttavia quello che deriva dall’inserimento, all’ultimo momento, della parola «contenzioso» nel testo del decreto. In questo modo si vorrebbe stabilire che la società, ancorché giuridicamente inesistente, così come i suoi organi, possa stare in giudizio e, quindi, possa impugnare gli atti che verranno notificati dalle varie amministrazioni dopo l’estinzione. Si dubita fortemente, però, che attraverso la previsione del decreto possa attribuirsi legittimazione ad agire (processuale e non solo) ad un soggetto che giuridicamente non esiste più.
Un altro aspetto che suscita forti perplessità risulta quello legato all’inversione dell’onere della prova che viene attribuito in base alla nuova previsione dell’articolo 36 del Dpr 602/1973. Questa norma stabilisce delle specifiche responsabilità in capo a liquidatori e soci (ed ex amministratori). Il decreto amplia le responsabilità sotto il profilo oggettivo, estendendole a tutti i tributi (non alle sanzioni) riscuotibili attraverso ruolo o atto accertamento esecutivo (in precedenza, la responsabilità si aveva solo per l’Ires). 
Quello che però va ricordato è che il credito vantato dall’amministrazione per effetto dell’articolo 36 del Dpr 602/1973 nei confronti dei soci e dei liquidatori è un credito non tributario (ancorché si applichino le regole del processo tributario), ma civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale (tra tutte, Cassazione 7327/2012 ). Occorre, quindi, che il credito sia divenuto definitivo nei confronti della società perché possa operare la nuova inversione dell’onere della prova. 
In sostanza, per prima cosa bisogna che l’atto di accertamento risulti notificato alla società - con tutte le perplessità prima riportate quando ciò avviene nei 5 anni successivi alla cancellazione – e poi che tale atto sia divenuto definitivo (ad esempio, per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato) nei confronti della società stessa. Solamente allora potrà essere notificato un atto appositamente motivato ai soci e ai liquidatori, con operante l’inversione dell’onere della prova a carico di quest’ultimi, come stabilito dal decreto semplificazioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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