Niente modello black list «annuale» se si chiude il 2014 con le vecchie regole

L’Agenzia delle Entrate conferma l’esonero se si completano le comunicazioni dei restanti mesi o trimestri dell’anno
L’Agenzia delle Entrate ha diramato nella serata di ieri, 19 dicembre 2014, un importante comunicato stampa con il quale ha chiarito che, se i contribuenti completeranno l’invio delle comunicazioni “black list” relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le “vecchie” regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014.
La questione si origina, come noto, in virtù della decorrenza retroattiva delle semplificazioni previste dal suddetto decreto: sia il passaggio dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio, riguardano infatti tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014). In questo contesto, imprese e professionisti hanno già presentato 10 delle 12 comunicazioni dovute per il 2014 (se mensili), ovvero 3 modelli su 4 (se trimestrali), sicché si ponevano due dubbi:
- in primo luogo, se nella comunicazione annuale “cumulativa” riferita al 2014 dovessero essere nuovamente indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili o trimestrali;
- in secondo luogo, ammettendo che alla domanda precedente si dovesse dare una risposta negativa, se fosse un comportamento utile quello di continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, “come se niente fosse”, in modo da potere evitare la presentazione della comunicazione annuale cumulativa.
Con il comunicato del 19 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate permette di affermare che un comportamento del genere potrebbe rivelarsi utile: si legge infatti che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”.
Si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi del quale al contribuente stesso non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche.
Applicato lo Statuto dei diritti del contribuente
Va però dato atto all’Agenzia delle Entrate di avere affermato un principio che si tradurrà in una vera semplificazione laddove precisa nel comunicato che si potrà evitare la comunicazione annuale se verranno completate le comunicazioni mensili o trimestrali residue del 2014 “secondo le regole previgenti”.
Per comprendere l’importanza di questo inciso è sufficiente un semplice esempio: se l’impresa ha effettuato nel 2014 30 acquisti di merce da un fornitore localizzato in un paradiso fiscale, ciascuno dal controvalore di 400 euro, nelle comunicazioni mensili o trimestrali non avrà mai inserito nulla, in quanto ciascuna delle fatture è sotto la soglia di 500 euro.
Con le nuove regole, invece, la stessa impresa dovrebbe comunicare tutti questi movimenti, in quanto l’importo cumulato eccede la nuova soglia di 10.000 euro.
Proprio il fatto di avere specificato che la comunicazione delle operazioni residue del 2014 “secondo le regole previgenti” assorbe l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale vale ad affermare che, nell’esempio, non vi sarebbe più alcun obbligo di comunicare nulla “a consuntivo”, quando sarebbe stata lecita (anche se non rispondente ai principi di semplificazione a cui è ispirato il DLgs. 175/2014) anche un’interpretazione secondo la quale in questi casi la comunicazione annuale riepilogativa del 2014 avrebbe dovuto comprendere movimenti non comunicati in quanto al di sotto della soglia dei 500 euro, benché riferiti ad una controparte con la quale l’interscambio sua base annuale supera il limite di 10.000 euro.
In questo contesto, agli studi potrebbe essere utile un ultimo sforzo sul 2014, presentando il modello di novembre entro il 31 dicembre 2014 (così come, naturalmente, i modelli di dicembre e del quarto trimestre entro il 2 febbraio 2015), fermo restando che in caso contrario nessuna sanzione potrebbe mai essere irrogata, non esistendo più dal 13 dicembre 2014 la norma che imponeva le periodicità mensili o trimestrali. 
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO 

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