Nuovo ravvedimento anche sul passato

Sanabili violazioni contestate con verbale ma non interessate da avviso di accertamento
Ravvedimento ampio per tutte le violazioni anche se commesse prima del 2015. Inoltre, l’eliminazione della preclusione al ravvedimento nel caso in cui siano iniziati i controlli o sia stato inviato il pvc consentirà al contribuente di decidere non solo a quali riprese aderire, ma anche su quali importi ravvedersi. Questa è la conclusione cui si perviene dalla lettura della legge di Stabilità 2015 che disciplina, tra l’altro, le nuove regole relative alla presentazione di dichiarazioni integrative e al ravvedimento delle somme evase o non versate.
No all’integrativa a favore
Tuttavia, se il provvedimento amplia le possibilità di utilizzo dell’integrativa a sfavore, fornendo al contribuente uno strumento veramente flessibile ed efficace per definire la propria situazione fiscale, nulla di nuovo introduce con riguardo alle integrative a favore, il cui utilizzo rimane confinato all’interno del limite temporale rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
L’ampliamento
Le nuove regole sul ravvedimento estendono la possibilità di versare i tributi evasi (integrando la dichiarazione infedele originariamente trasmessa) ovvero le somme non versate, usufruendo della riduzione delle sanzioni da un quinto fino a un decimo del minimo edittale, in funzione della tempestività del ravvedimento stesso.
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/97 dispone che la fruizione delle disposizioni sul ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate non è preclusa dall’inizio di attività di controllo, fatta eccezione per i casi di notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché per l’inoltro dei cosiddetti avvisi bonari.
L’entrata in vigore
Circa l’entrata in vigore delle nuove norme, il provvedimento nulla dice e dunque le stesse diverranno operative dal 1° gennaio 2015. Allo stesso modo, il provvedimento non pone alcun limite con riguardo alle violazioni che potranno usufruire della normativa più favorevole. Si è quindi del parere che queste potranno applicarsi a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1° gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione. Sono da ritenersi, quindi, incluse anche le violazioni già contestate dall’ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati.
Le chance
Si potranno così integrare le dichiarazioni relative al 2010 e quelle successive per inserire, per esempio, redditi non dichiarati. In tale circostanza, il ravvedimento potrà essere perfezionato mediante il versamento della sanzione di un sesto per i periodi 2010 e 2011, di un settimo per il 2012 e di un ottavo per il 2013. Alle medesime conclusioni si può giungere nel caso di mancati o insufficienti versamenti, ovvero nell’ipotesi in cui i contribuenti siano stati oggetto di controlli sfociati in processi verbali di constatazione ancora pendenti al 1° gennaio 2015.
Le nuove norme inserite all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, infatti, si limitano a disporre la preclusione del ravvedimento nel caso di ricevimento dell’avviso di accertamento senza stabilire (come nel caso invece dell’istituto dell’adesione al pvc) un termine entro cui occorre procedere al ravvedimento. Quindi, si può dedurre che, ricevuto il pvc, il ravvedimento potrà essere effettuato fino al giorno precedente rispetto a quello in cui dovesse essere notificato l’avviso di accertamento.
Se, dunque, il contribuente è destinatario di un pvc, non ancora seguito da un avviso di accertamento, può, dal 2015, sistemare la propria posizione, usufruendo del ravvedimento.
Il precedente
L’applicazione del principio del favor rei, del resto, era già stata prevista in occasione dell’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso con il Dlgs 472/97. Sul punto, la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 aveva sottolineato come, in considerazione dell’ampia previsione contenuta dall’articolo 13, si dovesse ritenere che anche le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della norma potessero essere regolarizzate secondo le nuove regole, purché non fossero iniziate le attività di accesso, ispezione e verifica.
Fonte: il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti Dennis Pini

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