Omaggi, autofattura sui beni propri

Dal 13/12/2014 si potrà detrarre l’Iva assolta all’acquisto fino a importi unitari pari a 50 euro
Per gli omaggi di beni afferenti la propria attività resta l'obbligo di emissione dell’autofattura. Nel caso di beni non afferenti, invece, non si procede mai all’autofatturazione. Da domani 13 dicembre 2014, per questi ultimi, si potrà detrarre l’Iva assolta all’acquisto fino ad importi unitari non superiori a 50 euro.
Molti operatori sono alle prese in questo periodo con l’acquisto degli omaggi da destinare a soggetti terzi, quali ad esempio clienti, fornitori ed agenti ed è opportuno riepilogare le regole.
L’articolo 30 del decreto semplificazioni (decreto legislativo 175/14) innalza la soglia di rilevanza Iva degli omaggi di beni non commercializzati o prodotti dal “cedente”: si passa da 25,82 a 50 euro. La novità si applica a partire dalle operazioni poste in essere dall’entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014).
In caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione, o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, il “cedente” deve considerare l’operazione rilevante ai fini dell’Iva, avendo di regola detratto l’imposta. In generale, per assolvere l’imposta si procede con l’emissione di autofattura. È comunque prevista la possibilità di emettere fattura nei confronti del destinatario con la rivalsa della sola Iva, che sarà peraltro detraibile per quest’ultimo (o senza rivalsa ex art. 18, comma 4, Dpr 633/72), o di compilare il “registro degli omaggi”, includendo l’imposta nella liquidazione Iva. 
Le alternative all’autofattura, tuttavia, trovano scarsa applicazione perché poco “eleganti” (la prima) o “complicate” a livello operativo (la seconda).
Al contrario, quando l’omaggio è un bene non prodotto né normalmente commercializzato, non è previsto alcun obbligo impositivo, dato che la relativa cessione configura sempre un’operazione fuori campo Iva, ancorché, per gli acquisti “entro soglia”, il tributo sia detraibile.
Le modifiche del decreto semplificazioni, pertanto, impattano solo sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati e che non sono afferenti l’attività esercitata dal “cedente”.
Tali acquisti sconteranno le nuove regole (detrazione ammessa per beni di costo non superiore a 50 euro) se effettuati a partire dal 13 dicembre 2014. Il diritto alla detrazione dell’Iva sorge infatti nel momento in cui la stessa diviene esigibile (articolo 19 del Dpr 633/72). 
Nell’individuare il momento in cui si considera effettuata l’operazione – dal quale dipende l’esigibilità della stessa e la conseguente detrazione- bisognerà quindi fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6 del Dpr 633/72 e all’articolo 39 del Dl 331/93: consegna o spedizione per le operazioni “domestiche” e inizio del trasporto o spedizione per quelle intracomunitarie, considerando altresì gli eventi che comportano l’anticipazione del momento di effettuazione.
Per contro, non si deve considerare il momento in cui la fattura di acquisto è registrata: la registrazione della fattura è, infatti, l’adempimento attraverso il quale si esercita il diritto di detrazione, non quello che lo fa sorgere. Pertanto, qualora la detrazione dell’imposta sia esercitata in un periodo successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile, valgono le condizioni previste al momento della nascita del diritto alla detrazione. Tale principio è espressamente previsto nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 19, Dpr 633/72. La disposizione ha un’evidente finalità antielusiva evitandosi differimenti della registrazione delle fatture di acquisto al solo fine di conseguire vantaggi, come accadrebbe proprio nel caso in oggetto. 
Ad esempio, se è acquistato un bene del costo di 40 euro e la sua consegna/spedizione è avvenuta il 5 dicembre, ma la relativa fattura sarà registrata il 22 dicembre, la detrazione non è ammessa poiché si supera il limite di 25,82 euro. Se invece la consegna/spedizione è avvenuta a partire dal 13 dicembre, la detrazione sarà ammessa in quanto è applicabile la nuova soglia.
Nulla cambia per gli omaggi di beni di costo “rilevante” (superiore a 50 euro) la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa: a prescindere dal momento dell’acquisto, infatti, l’imposta risulta sempre indetraibile (e la successiva cessione è esclusa dal campo applicativo Iva).

La casistica
Omaggi con autofattura 
LA SITUAZIONE
La Alfa Srl esercita l’attività di commercio di orologi. Per le festività natalizie, oltre al consueto pandoro e spumante, decide di omaggiare ad alcuni clienti degli orologi da muro. Questi articoli erano stati acquistati con l’intenzione di rivenderli ma molti di questi sono rimasti a magazzino per anni. Decide quindi di omaggiarli ai propri clienti fino ad esaurimento. In relazione a questi omaggi va versata l’Iva?
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
I beni rientrano tra quelli normalmente commercializzati. Si presume quindi che la relativa Iva sia stata detratta e quindi gli omaggi assumono rilevanza ai fini Iva e, pertanto, dovranno essere oggetto di autofattura, considerando come base imponibile il costo d’acquisto ex art. 13, comma 2, lettera c, Dpr 633/72. In alternativa è possibile emettere fattura con rivalsa dell’Iva o utilizzare il registro omaggi.
Omaggi non rilevanti 
Mario Rossi, avvocato, in occasione del Natale consegnerà ai propri clienti una bottiglia di champagne. Viste le modifiche apportate dal decreto semplificazioni è corretto ritenere l’Iva afferente l'acquisto delle bottiglie (40 euro cadauna) sia detraibile se l'acquisto verrà effettuato il 15 dicembre? Inoltre, la consegna degli omaggi non rappresenta un’operazione da assoggettare ad Iva: è corretto?
Entrambe le considerazioni sono corrette. Le regole per le aziende si applicano anche ai professionisti. L’Iva assolta sull’acquisto sarà detraibile grazie all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, che porta la soglia a 50 euro. La consegna degli omaggi non è cessione di beni perché l’articolo 2 del Dpr 633/72 esclude dal novero delle cessioni assimilate a quelle onerose gli omaggi sotto soglia (50 euro).
Momento dell'acquisto
La Gamma Srl, in occasione del Natale, invierà ai propri clienti un cesto natalizio del costo complessivo di 30 euro al netto Iva. I cesti verranno consegnati presso Gamma il 15 dicembre. Il pagamento è stato effettuato il 5 dicembre quando il fornitore ha provveduto a emettere regolare fattura nei confronti di Gamma. L'Iva addebitata può essere portata in detrazione?
L’Iva addebitata non può essere detratta da parte di Gamma Srl. Se da un lato la consegna dei cesti avviene dopo l’entrata in vigore del decreto semplificazioni, dall’altro si è verificata, per effetto del pagamento, l’anticipazione dell’operazione. Gli acquisti si considerano effettuati il 5 dicembre, data in cui il valore limite che consente la detrazione dell'imposta era di 25,82 €.
Gli omaggi esportati 
Un’impresa nazionale decide di cedere in omaggio a un cliente svizzero alcuni beni di propria commercializzazione. Occupandosi del trasporto all’estero e dovendo eseguire la pratica doganale di esportazione dall'Italia, si chiede se sia sufficiente presentare, unitamente alla documentazione doganale di solito richiesta, una fattura pro-forma recante il valore dei beni ceduti in omaggio.
Poiché la cessione a titolo gratuito di beni oggetto di produzione / commercializzazione configura una cessione rilevante ai fini Iva, si ritiene che vada emessa regolare fattura con l’indicazione “operazione non imponibile” e l’eventuale richiamo della norma di riferimento che, in questo caso, è rappresentata dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972.
L'omaggio al cliente comunitario
Una società italiana cede in omaggio a un proprio cliente francese alcuni beni normalmente commercializzati dalla stessa. La società ritiene che, conformemente a quanto avviene per gli omaggi destinati all’esportazione, si tratti di una cessione non imponibile ai fini dell’Iva. Chiede conferma di tale interpretazione.
L’operazione non è inquadrabile come cessione intracomunitaria dal momento che avviene a titolo gratuito. Non applicandosi la disciplina dell’Iva intracomunitaria, la cessione del bene deve scontare l’imposta italiana (con o senza rivalsa nei confronti del beneficiario dell'omaggio). In ogni caso, non va compilato l’elenco Intrastat delle cessioni.
Fonte: Il sole 24 ore autori Matteo Balzanelli Massimo Sirri

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