Per l'amministratore detrazione Iva sull'auto solo al 40%

Regole differenti rispetto ai dipendenti
Dipendenti e amministratori non sono uguali di fronte al Fisco, in particolare quando si parla di autoveicoli che l'impresa mette a loro disposizione. In risposta a un interpello (prot. 904-472/14), la Dre della Lombardia nega alla società richiedente la detrazione integrale dell'imposta assolta per l'acquisto, gestione e manutenzione di un'auto aziendale concesso in uso promiscuo all'amministratore dietro addebito di un corrispettivo pari al valore convenzionale fissato dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, vale a dire il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri determinato sulla base delle tabelle ACI. L'interpretazione è di assoluto interesse, perché il caso è frequente e non risultano pronunce ufficiali delle Entrate.
Le regole base
In proposito vanno ricordate due norme del Decreto Iva: a) l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), in base al quale la detraibilità dell'imposta "a monte" per la quasi totalità dei veicoli stradali a motore è limitata al 40% se non sono usati solo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ovvero non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio; b) l'articolo 13, comma 3, lettera d, in cui viene derogato il generale principio "base imponibile=corrispettivo dovuto", stabilendo che per la messa a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti di veicoli stradali e "telefonini", la base imponibile è pari al valore normale dell'utilizzo ogni qual volta il corrispettivo è determinato in misura inferiore a tale valore. In base al successivo comma 3 dell'articolo 14, i criteri per l'individuazione di questo valore normale dovrebbero essere determinati con decreto, ma non essendo tale provvedimento mai stato emanato, si applica ancora la regola transitoria dell'articolo 24 della legge n. 88/2009, che fa proprio riferimento al "fringe benefit" individuato dall'articolo 51 Tuir. 
L'intenzione dell'impresa interpellante di detrarre integralmente l'Iva assolta "a monte" sull'auto dell'amministratore faceva leva sulla circolare n. 6/DPF/2008, con cui l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che «i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto per la possibilità accordata a questi ultimi di usarli anche per scopi privati, sono da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività», con conseguente detrazione integrale dell'imposta (tranne casi particolari come il "pro rata"). Tuttavia, la Dre Lombardia è contraria. Nonostante dal 2000 (articolo 34 della legge n. 342) il legislatore abbia assimilato la disciplina fiscale dei redditi percepiti dall'amministratore (non professionista) a quelli di lavoro dipendente, secondo la Dre le disposizioni previste per i veicoli in uso ai dipendenti non possono essere estese anche agli amministratori, per di più se si tratta di altro tributo (Iva e non dirette). 
Le perplessità
La conclusione non convince. Il "filo diretto" tra Iva e redditi è posto dallo stesso legislatore che, in attesa di fissare un proprio criterio, ha "chiamato in causa" l'articolo 51 Tuir. Ed è vero che, sull'articolo 164 Tuir, l'Agenzia (circolare n. 1/E/2007) ha affermato che l'auto in benefit all'amministratore costituirebbe una sorta di "Giano bifronte", da trattare secondo le regole del lavoro dipendente quanto a reddito prodotto in capo all'utilizzatore ma non altrettanto per la deducibilità dei costi sostenuti; tuttavia, questa conclusione non appare priva di criticità e, nel caso di specie, il valore normale è proprio riferito al reddito figurativamente determinato in capo all'amministratore (e "sostituito" dall'addebito in fattura). 
Se avesse voluto ottenere una risposta differente, la società interpellante avrebbe dovuto fatturare all'amministratore non il fringe benefit ex articolo 51 Tuir, ma il "valore normale" determinato sulla base delle tariffe di noleggio, così accettando il principio dell'Agenzia per cui le regole rivolte ai dipendenti non sono automaticamente estendibili agli amministratori. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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