Ravvedimento in salita sulle ritenute

L’invio delle certificazioni uniche (Cu) alle Entrate da parte dei sostituti d’imposta entro il 7 marzo dell’anno successivo all’erogazione (la scadenza slitta al 9 marzo nel 2015) complica il ravvedimento operoso di eventuali errori commessi nell’effettuazione della ritenuta. 
Il nuovo adempimento - previsto dall’articolo 2 del Dlgs 175/2014 con l’intento di rendere possibile all’Agenzia la messa a disposizione (entro il successivo 15 aprile) della dichiarazione precompilata - prevede, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, una sanzione pari a 100 euro, con espressa inapplicabilità dei principi del «concorso di violazioni e continuazione» (articolo 12 del Dlgs 472/1997). L’obbligo si aggiunge (e non sostituisce) quello di consegna agli interessanti entro il 28 febbraio, già previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998 ma si differenzia da questo per la gravità delle sanzioni collegate all’inadempimento. 
La sequenza
Nella pratica professionale è agevole rilevare come gli errori commessi dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione e versamento delle ritenute – in particolare con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi – vengono rilevati in sede di predisposizione della dichiarazione 770, e corretti, prima dell’invio del modello, ricorrendo al ravvedimento operoso. L’articolo 13 del Dlgs 471/1997, nella versione vigente, consente la correzione spontanea entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione. La progettata modifica della norma (all’interno del Ddl di Stabilità), pur ampliando il periodo a disposizione per gli interventi correttivi e modulando in maniera differente le sanzioni, non interviene a modificare il termine della dichiarazione come riferimento temporale. 
Però ora sorge un problema. Se l’errore commesso dal sostituto viene rilevato e ravveduto prima dell’invio della certificazione all’agenzia delle Entrate tutto procede bene, e non saranno ravvisabili sanzioni. Occorre, tuttavia, chiedersi cosa accade se, come ordinariamente avvenuto in questi anni, l’errore viene rilevato quando si predispone il modello 770, e la certificazione è già stata inviata e ha concorso alla predisposizione, da parte dell’Agenzia, della dichiarazione precompilata. Con le norme attualmente in vigore (anche nella versione modificata dal Dlgs 175/2014), il ravvedimento dell’errore sull’effettuazione della ritenuta da parte del sostituto lo espone immediatamente alla sanzione dei 100 euro già ricordata, da cui l’esigenza di conoscere se sia possibile, in quale modo ed entro quale termine, operare il ravvedimento della (ulteriore) violazione commessa all’atto dell’invio telematico della certificazione. E cosa accade, in tal caso, alla precompilata resa disponibile al contribuente e, magari, non ancora presentata.
Le stesse considerazioni non si dovrebbero porre nel caso (più frequente) di errore commesso non al momento dell’effettuazione della ritenuta, ma in quello (successivo) del versamento della stessa. La certificazione, infatti, anche nella forma “unica” prevista per il 2015 e presente (in bozza) sul sito dell’Agenzia, non contiene i dati relativi al versamento della ritenuta, ma solo quelli riguardanti i redditi erogati e la trattenuta effettuata. Per cui il ravvedimento di un errore limitato al versamento non dovrebbe differenziarsi dalle ben note procedure già applicate dai contribuenti.
L’assenza di gradualità
La dichiarazione precompilata riguarda «i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati» (articolo 1, comma 1, del Dlgs 175/2014), peraltro con alcune esclusioni, e non interessa i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa. Pertanto, l’obbligo dell’invio telematico delle certificazioni riguardanti i professionisti, gli agenti e tutti i contribuenti non ammessi a presentare il modello 730 non sembra collegato all’obiettivo dichiarato. Il rischio è che per ampliare i dati disponibili in via anticipata siano stati introdotti ulteriori adempimenti (e sanzioni) sui sostituti d’imposta, senza peraltro far venir meno l’obbligo della dichiarazione modello 770. Un’entrata in vigore degli obblighi più graduale nel tempo avrebbe comportato sicuramente meno oneri e difficoltà agli operatori.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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