Reverse charge a doppia decorrenza

Il reverse charge si estende.
Il meccanismo dell’inversione contabile dal 2015 coinvolgerà ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni, rispetto a quelle già attualmente previste.
Attraverso l’articolo 17 della legge Iva, nel nostro ordinamento trova applicazione, per tutta una serie di operazioni, il regime del “reverse charge”, sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari e che a livello nazionale ha la principale finalità di cercare di tamponare l’evasione dell’imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell’Iva da parte del soggetto cedente o prestatore, che solitamente è il debitore dell’imposta.
La legge di stabilità per il 2015 estende il meccanismo anche a una serie di prestazioni di servizi di comune diffusione: si tratta delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Questi servizi vengono indicati in una apposita nuova voce, la a-ter), del sesto comma, dell’articolo 17 della legge Iva, e non all’interno della lettera a) che già disciplina il regime dell’inversione contabile nel campo di appalti e subappalti, nell’ambito del settore edile. Questa separazione è dovuta semplicemente al fatto che i servizi, che dall’entrata in vigore della legge di stabilità soggiaceranno al nuovo meccanismo, non sono assolutamente collegati al settore edile, ma devono essere individuati in senso oggettivo. Da ciò ne deriva che chiunque effettuerà una delle prestazioni elencate nella nuova disposizione, dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, con l’annotazione «inversione contabile» ed eventualmente indicando gli estremi della nuova norma. Così, per esempio, un’azienda che vende mobili e che affida le pulizie dei propri stabilimenti a un’impresa specializzata, vedrà applicato dal prestatore il meccanismo dell’inversione contabile a nulla rilevando che l’impresa che pone in essere tale “attività” di pulizia la svolga in modo abituale, prevalente od occasionale. Si tratta, infatti, di prestazioni oggettivamente individuate e a nulla vale il fatto che essere rappresentino o meno l’unica attività svolta dal prestatore.
Va da sé che il committente del servizio dovrà registrare la fattura ricevuta, e integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota Iva, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite applicando, inoltre, per quanto concerne l’Iva a credito, eventuali indetraibilità di carattere soggettivo od oggettivo.
Il reverse charge viene esteso, sempre dalla legge di stabilità, ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori, ma per un periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della disposizione, e, salvo autorizzazione da parte dell’Unione europea, alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Da qui il fatto che il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.
Attraverso, poi, un ulteriore intervento, ma questa volta al settimo comma, dell’articolo 74 del Dpr 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltre che ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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