Si complica l’IMU sui terreni montani

In alcuni casi i Comuni non hanno deliberato una specifica aliquota, obbligando ad applicare quella ordinaria
Il calcolo dell’IMU sui terreni montani sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto del 28 novembre scorso sta riservando non poche sorprese ai contribuenti e, soprattutto, ai loro professionisti.
Un problema di non poco conto è la mancanza, a volte, nelle delibere e sui siti dei Comuni dell’aliquota da applicare al valore rivalutato. Infatti, la tardività dell’emanazione del decreto ha certamente preso alla sprovvista alcune amministrazioni le quali, partendo dal presupposto che il loro territorio fosse considerato come “montano” in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, non hanno deliberato in merito indicando persino, in determinati casi, sul proprio sito istituzionale che l’imposta non è dovuta per i terreni agricoli.
Certamente i Comuni non possono variare in questi giorni, con efficacia per il 2014, le aliquote IMU; è infatti è scaduto lo scorso 28 ottobre il termine per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale delle delibere, inviate entro il 21 ottobre, relative alle modifiche delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno in corso rispetto al 2013.
Al riguardo, l’art. 13, comma 13-bis del DL 6 dicembre 2011 n. 201 ha disposto che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorra, ai fini IMU, dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale. In particolare tale norma, nella versione modificata dall’art. 10, comma 4, lett. b) del DL 8 aprile 2013 n. 35, ha previsto che dal 2013 i Comuni sono tenuti ad inviare esclusivamente per via telematica, inserendo il relativo testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, sia le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, sia i regolamenti dell’IMU. Inoltre le delibere ed i regolamenti sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito, che assume quindi valenza costitutiva.
I contribuenti devono pertanto basarsi, per quanto possibile, su quanto indicato nelle delibere stesse, facendo riferimento, in mancanza della categoria specifica, a quanto indicato sotto la voce “aliquota ordinaria” o simile.
Infatti, il comma 6 dell’art. 13 del DL 6 dicembre 2011, rubricato “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”, ha precisato che l’aliquota ordinaria (con le eventuali variazioni) si applica a tutti gli immobili, terreni agricoli compresi, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale (attualmente esentati dal tributo).
Nel caso invece in cui il Comune abbia previsto le aliquote per le varie fattispecie quali fabbricati, aree edificabili, abitazioni principali ecc. senza prevederne una residuale allora si dovrà applicare l’aliquota deliberata negli anni precedenti per la medesima fattispecie oppure, in mancanza assoluta di delibera, si applicherà quella “statale” pari a 7,6 per mille.
L’aliquota ordinaria o, in mancanza, quella statale, si applica altresì anche nel caso in cui il Comune abbia previsto l’esenzione totale dal tributo per i terreni ex montani. Infatti i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del DLgs. 446/97, possono innalzare o ridurre l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali, e quindi entro un minimo dello 0,46% ed un massimo dell’1,06%. La circ. del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 maggio 2012 n. 3/DF (§ 5) ha chiarito che il Comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può modificare le aliquote base purché siano rispettati i predetti limiti minimo e massimo, che rappresentano vincoli invalicabili, nell’ambito della stessa categoria impositiva, ovvero all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie ed infine nel rispetto dei “criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”.
Per talune tipologie di immobili, i Comuni hanno, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del DL 201/2011, il potere di stabilire aliquote ridotte rispetto a quella di base.
L’individuazione è rigida e riguarda esclusivamente gli immobili non produttivi di reddito fondiario a norma dell’art. 43 del TUIR, immobili posseduti da soggetti passivi IRES ed infine immobili locati.
Invece le esenzioni sono disciplinate dall’art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2011 ed anche in questo caso non vi è una casistica riguardante i terreni agricoli.
D’altra parte le eventuali indicazioni di esenzione fornite dai Comuni devono considerarsi superate anche dalle disposizioni introdotte dal DM 28 novembre 2014 il quale, peraltro, chiaramente stabilisce, al comma 4 dell’art. 2, che per i terreni non rientranti nella nuova definizione di “montani” resta ferma l’applicazione della disciplina vigente per l’imposta municipale propria, facendo espresso riferimento ai commi 5 ed 8-bis dell’art. 13 del DL 201/2011 relativi appunto alla determinazione della base imponibile ed alle riduzioni in caso di coltivazione.
Fonte: Eutekne autore Stefano SPINA 

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