Un tetto più alto per gli omaggi

Costituiscono cessioni di beni ai fini Iva gli omaggi relativi a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa indipendentemente dal valore (articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/72).
Ad esempio, se un’impresa ha per oggetto il commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento ed effettua una donazione di 100 capi, l’operazione si considera una cessione soggetta a Iva.
L’esercizio della rivalsa è facoltativo, ai sensi dell’articolo 18 del decreto Iva, ma la stessa disposizione prevede due specifiche ipotesi di esclusione dal campo dell’Iva degli omaggi:
sono operazioni escluse (irrilevanti ai fini Iva) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro. Questo limite è stato uniformato a quello previsto dalle imposte sui redditi dal recente decreto legislativo sulle semplificazioni, mentre la soglia precedente soglia era di 25,82 euro;
sono allo stesso modo escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19. L’articolo, da leggere congiuntamente al 19 bis1, dispone che «non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro» (limite elevato dal decreto legislativo sulle semplificazioni).
Nella prima ipotesi l’irrilevanza della cessione gratuita è fondata sull’esiguità del costo del bene ceduto a titolo di omaggio che non deve in ogni caso superare il limite di 50 euro. Nel secondo caso l’esclusione dell’operazione trova origine nella natura di spesa di rappresentanza del bene che costituisce l’omaggio. Pertanto l’indetraibilità del tributo determina a sua volta l’irrilevanza della cessione gratuita ai fini Iva.
Si consideri il caso di un’impresa che in occasione delle festività natalizie intende inviare a un fornitore una confezione di prodotti di gastronomia. Il costo unitario di ogni confezione è pari a 60 euro. Si pone il problema se gli omaggi debbano o meno essere assoggettati a Iva. I beni ceduti non rientrano nell’attività propria di impresa. Il costo sostenuto ha natura di spesa di rappresentanza e, avendo superato il limite di 50 euro, l’Iva sull’acquisto è completamente indetraibile. In questo caso la cessione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4) del decreto Iva. La soluzione sarebbe stata la stessa (esclusione dell’operazione dal campo Iva) anche se l’impresa, avendo acquistato i singoli beni di importo unitario non superiore a 50 euro, avesse considerato in detrazione l’Iva. In questo caso, trattandosi di cessioni di modesto ammontare (non superiori al limite anzidetto), la norma ha inteso comunque disporne l’esclusione dall’ambito Iva.
La medesima esclusione (con gli stessi criteri) riguarda le prestazioni di servizi nell’ipotesi di autoconsumo o di destinazione a finalità estranee (articolo 3 del decreto Iva).
Fonte: il sole 24 ore

Commenti