Via libera alla proroga per l’IMU sui terreni agricoli in zone montane

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto legge che fissa il rinvio del pagamento al 26 gennaio 2015
Dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi, sembrava cosa fatta. Poi, due sere fa, si è materializzato il rischio di un dietrofront. Nella riunione di ieri, però, il Consiglio dei Ministri ha scongiurato il pagamento entro il 16 dicembre, approvando in classica “zona Cesarini” – a due giorni lavorativi dall’originaria scadenza – un decreto legge di proroga dei termini di pagamento dell’IMU per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti.
Al riguardo, si ricorda che, dopo un primo annuncio il 4 dicembre (si veda “Certo il rinvio del versamento dell’IMU sui terreni montani” del 5 dicembre), mercoledì scorso, nel corso della discussione su una risoluzione in materia in Commissione Finanze alla Camera, il Sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti non solo ha confermato il rinvio della scadenza per il versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani, ma anche aggiunto la data del nuovo termine, ossia il 26 gennaio 2015 (si veda “Proroga al 26 gennaio per l’IMU dei terreni agricoli montani” dell’11 dicembre).
Ieri sera, al termine del CdM, che ha tra l’altro approvato una serie di norme che saranno inserite nel Ddl. di riforma della normativa penale, con cui si mira a inasprire le disposizioni di repressione in materia di corruzione, il Governo ha finalmente sciolto la riserva, dando il via libera alla proroga.
Nel dettaglio – come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – il citato decreto legge prevede, prima di tutto, uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 dei termini di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani, al fine di evitare che i contribuenti debbano versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli.
Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014.
Il provvedimento dispone inoltre:
- il rifinanziamento per l’anno 2014, per un importo di 56 milioni di euro, del Fondo per le emergenze nazionali;
- l’autorizzazione di una spesa di 64,1 milioni di euro per l’assegnazione al Ministro dell’Istruzione dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l’anno 2014, prevedendo al contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze.
Infine – così il comunicato – viene disattivata la clausola di salvaguardia contenuta nel DL n. 66/2014 convertito, che prevedeva l’aumento di accise nel caso in cui il gettito IVA derivante dal pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni risultasse inferiore alle previsioni. Il minor gettito IVA viene compensato utilizzando accantonamenti che la legge di stabilità 2014 prevedeva a favore della P.A.
Per quanto riguarda l’IMU sui montani, anche se non esplicitamente detto ieri, l’apertura della finestra temporale garantita dal decreto legge potrebbe permettere all’Esecutivo di rispettare l’impegno a una revisione dei criteri per l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del DLgs. n. 23/2011, attualmente fissati dal DM 28 novembre 2014.
In virtù di quest’ultimo provvedimento, infatti, i terreni sono distinti in tre categorie:
- quelli totalmente esenti, ossia i terreni agricoli dei Comuni a un’altitudine superiore a 600 metri;
- quelli esenti solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), cioè i terreni ubicati a un’altitudine del centro del Comune compresa fra 281 e 600 metri; in tal caso, l’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in comodato oppure in affitto;
- quelli imponibili, che non rientrano nelle due precedenti categorie.
Sono inoltre comunque esenti da IMU, a prescindere dall’ubicazione, i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”.
Proprio la decisione di assumere il solo indice dell’altitudine è stata da più parti criticata, perché determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO e Arianna ZENI

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