Alla cassa in base alla classificazione Istat

Per l’Imu agricola del 2014 cambiano le regole con scadenza il 10 febbraio.
Il decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri ha modificato le regole per il pagamento dell’Imu relativamente ai terreni agricoli di montagna e di collina. Per i territori soggetti a imposta viene abbandonato il criterio dell’altitudine e si adotta la classificazione Istat di territorio “non montano”, territorio “parzialmente montano” e “territorio montano”. 
Per l’individuazione dei terreni soggetti a imposta si deve accedere al sito Istat dei terreni montani e verificare, distinguendo per ogni comune d’Italia, dove il terreno sia ubicato. Anche per l’anno 2014, l’esenzione dall’imposta municipale propria si applica:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, previsti all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani.
Di conseguenza, per i terreni agricoli che non ricadono in queste esenzioni l’imposta municipale è dovuta. Il termine del versamento Imu 2014, scade martedì 10 febbraio.
Ovviamente per il calcolo dell’imposta valgono le regole ordinarie; quindi si assume la tariffa di reddito dominicale e la si rivaluta del 25%, il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 135 se il proprietario o l’usufruttuario del terreno non ha la qualifica di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (Iap) ovvero, per il coefficiente 75 per i contribuenti in possesso delle predette qualifiche. L’imposta si applica con l’aliquota del 7,6 per mille a meno che il Comune abbia deliberato un’aliquota diversa.
Inoltre, i proprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap usufruiscono di riduzioni della base imponibile sul valore del terreno fino all’importo di 32.000 euro.
Attenzione alla “clausola di salvaguardia” per il 2014, che riguarda chi deve pagare il 10 febbraio: il comunicato stampa del governo precisa inoltre che, per l’anno 2014, non è comunque dovuta l’Imu per i terreni che erano esenti in virtù del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. Si tratta di una norma di maggior favore che vuole salvaguardare eventuali esenzioni introdotte con il decreto ministeriale.
Potrebbe essere il caso di un terreno che, benché collocato al di sopra dei 600 metri risulta nell’elenco come parzialmente montano; tale terreno non è soggetto a Imu nel 2014, in quanto, in base al Dm sarebbe stato comunque esente.
Invece, per esempio, su un terreno posto in un comune di altitudine di 270 metri, posseduto da un coltivatore diretto e definito “parzialmente montano” non si pagherà l’Imu per il 2014, in quanto la nuova norma contenuta nel decreto legge è più favorevole al contribuente in confronto alla precedente.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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