Ampliato il reverse charge nel settore edile

La legge di stabilità 2015 ha esteso l’inversione contabile ai servizi di pulizia, di demolizione e di completamento relativi ad edifici
L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo di assolvimento dell’IVA del c.d. “reverse charge”. L’estensione del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 del DPR 633/72 riguarda operazioni che, sinteticamente, possono essere ricondotte a tre diversi settori di attività:
- il settore edile;
- il settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori);
- la grande distribuzione organizzata (cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari).
Il nuovo meccanismo impositivo è applicabile per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fanno eccezione le forniture nei confronti della grande distribuzione organizzata, per le quali l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’ottenimento di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo.
Per quanto concerne il settore dell’edilizia, la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2015 prevede l’assolvimento dell’IVA mediante reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (nuova lettera a-ter dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72), affiancandosi alla norma che già assoggetta a reverse charge le prestazioni di servizi “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72).
A fronte di una duplice disposizione riferita al medesimo settore di attività, può risultare utile distinguere l’ambito applicativo dei due diversi articoli di legge (la lettera a) e la lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72).
Dal punto di vista soggettivo, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici) non contempla limitazioni circa i destinatari delle prestazioni.
Per applicarsi il reverse charge la prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che costui eserciti un’attività nel settore edile.
Dal punto di vista oggettivo, invece, per i servizi assoggettati a reverse charge in virtù delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015, non vi è limitazione circa il rapporto giuridico mediante la quale la prestazione è eseguita: non necessariamente nell’ambito di un subappalto, ma anche in virtù di un contratto autonomo stipulato con il contraente generale.
Il differente ambito applicativo delle due discipline di reverse charge trova riscontro nella formulazione letterale dell’art. 17, comma 6, lettera a) che, come modificato dall’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, esclude espressamente le prestazioni di servizi di cui alla successiva lettera a-ter (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici).
Stante la valenza esclusivamente oggettiva della nuova disposizione in materia di reverse charge, si ritiene che, per l’individuazione delle operazioni rientranti nella disciplina, non si debba fare riferimento ai codici ATECO di prestatore e committente (come avviene nel caso dei subappalti).
Niente vincoli di natura territoriale
La nuova norma non pone vincoli di natura territoriale. Per cui, rientrano nel reverse charge anche le operazioni compiute tra soggetti esteri, laddove riferite ad edifici ubicati in Italia. Per le prestazioni rese da un soggetto estero nei confronti di uno nazionale, il reverse charge risulterebbe comunque applicabile a norma dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, che disciplina il cosiddetto reverse “esterno”.
Tutti i servizi contemplati dalla nuova lettera a-ter del DPR 633/72, peraltro, sembrano avere natura di servizi “relativi a beni immobili” ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72 (dunque, con rilevanza territoriale IVA in Italia). La conclusione è conforme all’art. 31-bis del Regolamento Ue 282/2011 che, come modificato dal Regolamento UE 1042/2013, in particolare qualifica come servizi “relativi a beni immobili” ai fini IVA:
- i “lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti (paragrafo 2 lettera c);
- i “lavori di manutenzione (…) di fabbricati o di loro parti, compresi i lavori di pulizia” (paragrafo 2 lettera k).
Infine, si osserva che le operazioni soggette a reverse charge dal 1° gennaio 2015 saranno oggetto di separata indicazione in dichiarazione IVA annuale. Per cui ci si attende, con riferimento al modello IVA 2016, una modifica del rigo contenente le “operazioni con applicazione del reverse charge” (attuale rigo VE35, secondo la bozza del modello di dichiarazione IVA 2015).
Fonte: eutekne autore Emanuele GRECO

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