Ancora troppo vaga la definizione di frode realizzata tramite «altri artifici»

La dichiarazione fraudolenta continuerà ad avere, in futuro, due fattispecie differenti.
La prima è caratterizzata dall’inserimento in dichiarazione di documenti falsi e prevista dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000. La fattispecie resta immutata nella condotta, con la sola eccezione dell’introduzione di una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile. Quindi:
non saranno più punite le fatture false che documentano costi per un imponibile non superiore a 1.000 euro (i casi più frequenti dovrebbero interessare schede carburanti, acquisti di bollati, e così via);
chi ha procedimenti penali in corso per violazioni su questa fattispecie con documenti fittizi non superiori a 1.000 euro vedrà archiviata la propria posizione o, in caso di dibattimento già avviato, sarà assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La nuova disciplina
L’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante altri artifici) è completamente riscritta dallo schema di decreto delegato. È sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, in alternativa:
compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione.
Per la rilevanza penale è poi necessaria l’indicazione in dichiarazione del superamento contemporaneo delle seguenti soglie:
imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, a 30mila euro;
ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a imposizione, o indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al 5% dell’ammontare degli elementi attivi dichiarati, o comunque, superiore a 1,5 milioni di euro, o ancora ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30mila euro.
Condotta difficile da definire
La previsione nella condotta illecita dei falsi documenti e l’esclusione del concorso con il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con uso di falsi documenti) non rende agevole la convivenza delle due fattispecie in presenza di false fatture.
Le nuove norme si limitano a chiarire che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione. Inoltre, viene precisato che non costituiscono «mezzi fraudolenti» la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, e che non costituiscono «operazioni simulate» quelle che hanno dato luogo a effettivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili obbligatorie.
Se il testo non sarà meglio precisato, a definire l’esatta portata della condotta sarà l’interpretazione della giurisprudenza.
Fonte: il sole 24 ore autore La. A.

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