Contraddittorio circoscritto

In numerosi casi manca anche la redazione di un atto che illustri le contestazioni
La decisione della Sezione tributaria della Suprema corte di rimettere alle Sezioni unite l’interpretazione sull’obbligatorietà del contraddittorio per le attività di controllo a “tavolino”, ha risvolti concreti importanti.
La casistica di questi controlli è molto ampia e quindi la relativa questione è particolarmente sentita dai contribuenti interessati.
Infatti la gran parte degli accertamenti cosiddetti “a tavolino” non sempre è preceduta dal contraddittorio e, soprattutto, non è prevista la redazione di una atto che illustri al contribuente le contestazioni che verranno poi riportate nel successivo (ed eventuale) accertamento. Di frequente, per queste attività la documentazione che il contribuente fornisce (ove richiesta) viene esaminata dall’ufficio il quale, solo con l’emissione della pretesa impositiva, esterna il proprio “punto di vista”.
In buona sostanza, cosi come rilevato dall’Ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, gli accertamenti a tavolino presentano un doppio ordine di problemi:
a) non sempre l’accertamento “a tavolino” è preceduto da un confronto con il contribuente interessato;
b)anche nei casi ove ciò avviene, l’ufficio non fornisce un atto (pre-accertamento) dal quale desumere le contestazioni ipotizzabili al termine dell’attività istruttoria.
L’assenza di contraddittorio
Il confronto preventivo con il contribuente viene attualmente svolto solo allorchè la norma o la giurisprudenza lo ha imposto più o meno a pena di nullità dell’atto. È il caso del redditometro, degli studi di settore, dell'accertamento cosiddetto antielusivo, delle contestazioni a seguito delle indagini finanziarie.
Escluse queste tipologie di controllo, difficilmente gli uffici prima dell’emissione dell’accertamento, si confrontano preventivamente con il contribuente.
Va segnalato che le Sezioni unite con riferimento all’avviso di ipoteca, assumendo una posizione di estrema garanzia e rispettosa dei principi comunitari (sentenza 19667/2014), hanno già affermato la sussistenza di un generale obbligo di contraddittorio implicito nel nostro ordinamento.
In particolare è stato evidenziato che il contraddittorio è un diritto del contribuente e che l’amministrazione lo deve avviare prima dell'emissione di un provvedimento che possa interessarlo. Dinanzi a tale chiara “interpretazione”, riferita peraltro all’avviso di ipoteca, appare difficile negare in futuro la garanzia anche ad altri atti impositivi e nella specie alle attività di controllo a tavolino.
Tra l’altro, ove le Sezioni unite confermassero l’orientamento con una decisione favorevole al contribuente, in concreto si determinerebbero, quanto meno, delle regole uniformi e precise per tutti gli Uffici. Ad oggi, infatti, per gli accertamenti per i quali non è previsto per legge un confronto preventivo, si assiste alle prassi più differenti ma, soprattutto, dal mese di ottobre di ogni anno la maggior parte dei controlli si conclude immediatamente con un accertamento senza alcun contraddittorio preventivo, tantomeno un atto (differente da quello impositivo) conclusivo dell’attività, per non incorrere nella possibile decadenza del periodo di imposta.
L’assenza di un atto conclusivo
Nei controlli a tavolino gli uffici (si veda la scheda in pagina) prima dell’avviso di accertamento non rilasciano alcun atto o verbale dal quale possano evincersi le contestazioni e, conseguentemente le difese opposte dal contribuente in proposito. L’assenza, peraltro, di un verbale conclusivo impedisce di poter eventualmente giustificare meglio eventuali situazioni.
Sarebbe forse sufficiente estendere, anche a questo tipo di controllo, le garanzie previste per le verifiche presso la sede del contribuente e di conseguenza, sanzionare (come hanno già chiarito le Sezioni unite con la sentenza 18184/2013) con l’illegittimità dell’atto impositivo, il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni. Nell’ipotesi in cui le Sezioni unite decidessero in maniera favorevole al contribuente, gli uffici dovrebbero programmare tempestivamente i propri controlli, svolgendo cioè tutte le attività istruttorie relative al periodo di imposta prossimo alla decadenza non negli ultimi mesi dell’anno. Nel caso, invece, venisse negata tale garanzia per gli accertamenti a tavolino, si determinerebbe un’ingiustificata disparità in base alla metodologia di controllo adottata e addirittura al luogo di svolgimento del controllo stesso.
Fonte: Il sole 24 ore autori Laura Ambrosi Antonio Iorio

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