Controlli sulle società già estinte

Accertabili i soggetti cancellati dal registro imprese prima del decreto legislativo 175
Accertamenti fiscali anche sulle società già cancellate. 
È uno dei chiarimenti della circolare 31/E diffusa ieri sul decreto semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014).
Facciamo un passo indietro. L’articolo 28, comma 4, del Dlgs attuativo stabilisce che «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese». La disposizione ha già destato diverse perplessità sia per lo strumento giuridico con cui è stata varata, sia per gli effetti che ne scaturiranno. Pensare a una società giuridicamente estinta per tutti che però resta virtualmente in vita ai soli fini fiscali e contributivi, infatti, appare quanto meno anomalo. 
Le Entrate affermano che, trattandosi di una norma procedurale, può trovare applicazione retroattiva e quindi valere anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione o che sono già state cancellate dal registro imprese, prima della data di entrata in vigore del decreto. Sembra chiaro l’intento di «salvare» gli atti impositivi emessi verso soggetti già estinti. In realtà, in base all’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), le leggi tributarie non possono avere effetto retroattivo, salvo che non sia diversamente disposto. Ora, secondo la linea dell’Agenzia, coloro che, cancellando la società del registro delle imprese in passato, hanno fatto in perfetta buona fede legittimo affidamento sulla definitività dell’estinzione del soggetto giuridico rischiano di dover rifare i conti con il fisco. 
Poi la circolare 31/E/2014 evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 36, comma 5, del Dpr 602/1973, i liquidatori potranno essere chiamati a rispondere dei debiti tributari dovuti dalla società estinta (comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti), se non provano (con inversione dell’onere a loro carico) di aver rispettato la par condicio nel pagamento dei debiti sociali e di non aver prima assegnato beni ai soci. Sul versante dei soci la responsabilità è ora parametrata al valore dei beni ricevuti che si presume anche in questo caso per legge, proporzionale alla quota di capitale detenuto dallo stesso socio. Infine, il nuovo regime di responsabilità per liquidatori e soci riguarderà tutte le imposte dovute dalla società estinta e non più le sole imposte dirette. Le Entrate non si esprimono sulla decorrenza delle modifiche apportate all’articolo 36 del Dpr 602/1973 e all’articolo 19 del Dlgs 46/1999 ma almeno su questo fronte, stante la natura sostanziale delle modifiche che attengono all’onere della prova, è indubbio che non possano avere efficacia retroattiva. 
Versamenti Irap
Non c’è solo il capitolo delle società estinte. L’articolo 17 del Dlgs 175/2014 ha, infatti, modificato l’articolo 17, comma 1, del Dpr 435/2001 e ha disposto che le società di persone interessate da operazioni straordinarie devono effettuare i versamenti entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Si poneva la questione di individuare la decorrenza delle nuove regole visto che l’articolo 17 del Dlgs 175/2014 nulla dice a riguardo. 
In particolare il dubbio era se i nuovi termini potessero rendersi applicabili anche alle operazioni straordinarie già effettuate ove alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) fossero ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione per il periodo ante operazione straordinaria, come già avvenuto in passato (modifica all’articolo 2 del Dpr 322/1998 in virtù dell’articolo 42 del Dl 207/2008 oggetto di chiarimenti nell’incontro Map del 28 maggio 2009). La tesi delle Entrate è stata di segno contrario visto che si è affermato che la modifica trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. 
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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