Credito IVA a rischio perdita per le società sempre in rosso

Per le società con risultati negativi nel quinquennio 2009-2013 eccedenza 2014 non più riportabile nelle liquidazioni periodiche
La dichiarazione IVA 2015, riferita all’anno di imposta 2014, rappresenta uno snodo cruciale per le società che negli ultimi anni hanno sempre rilevato perdite fiscali: in assenza di cause di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, infatti, il rischio concreto è che tali società siano costrette ad abbandonare definitivamente il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014, il quale non risulterebbe nemmeno più utilizzabile nell’ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali del 2015.
Per inquadrare la problematica è necessario ricordare che le limitazioni all’utilizzo del credito IVA per le società di comodo (sia non operative per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) sono diversamente graduate: se, infatti, la società risulta di comodo per un solo anno, sono precluse la compensazione in F24, il rimborso e la cessione a terzi del credito, mentre se la società è di comodo per tre annualità consecutive e in nessuna di tali annualità ha evidenziato un volume d’affari almeno pari a quello dei ricavi minimi presunti, viene anche persa la possibilità di riportare il credito nelle liquidazioni periodiche IVA.
Come evidenziato, la situazione potrebbe risultare critica per le società in perdita strutturale, anche tenendo conto delle novità del DLgs. 175/2014, le quali hanno portato da tre a cinque anni il periodo che, se caratterizzato da perdite, attribuisce alla società l’indesiderato status di società di comodo.
Per comprendere la problematica è sufficiente prendere in considerazione la situazione di una società che presenta perdite fiscali ininterrottamente dal 2009 al 2013 e che non può fare valere cause di disapplicazione.
Tale società risulta di comodo:
- per il 2012 (primo anno di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica), in virtù delle perdite del triennio 2009-2011;
- per il 2013, in virtù delle perdite del triennio 2010-2012;
- per il 2014, in virtù delle perdite del quinquennio 2009-2013.
Così restando le cose, il credito maturato al 31 dicembre 2014 risulterebbe perso, obbligando la società a ripartire da zero nella liquidazione IVA di gennaio 2015, o del primo trimestre dello stesso anno.
Senza il volume d’affari congruo spazio all’interpello
Per evitare queste conseguenze pregiudizievoli, occorre innanzitutto valutare se la società possa non risultare di comodo per il 2014, verificando se sussiste una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94; il problema connesso a tale operazione deriva però dal fatto che le cause di esclusione riguardano il 2014, e non il quinquennio precedente, per cui appare difficile verificare ad inizio anno se è possibile rientrare in una di tali situazioni (si pensi, ad esempio, alla congruità e coerenza agli studi di settore).
In secondo luogo, va verificato il volume d’affari: se, infatti, la società, pur di comodo per tutte le annualità 2012, 2013 e 2014, presenta per almeno una di tali annualità un volume d’affari almeno pari a quello dei ricavi minimi, essa non perde definitivamente il credito IVA, pur subendo il “blocco” della compensazione in F24 o del rimborso dello stesso (in altre parole, il credito continuerebbe ad essere riportato nelle liquidazioni periodiche, con un effetto di accumulo); ciò vale anche per le società in perdita sistematica, che hanno quindi l’interesse ad effettuare tali calcoli in via extracontabile per dimostrare questa circostanza esimente. Sotto il profilo dichiarativo, le due situazioni si differenziano in quanto, nel rigo VA15 del modello IVA 2015 occorre segnalare il codice “3” se il volume d’affari è congruo per almeno una delle annualità e il codice “4” (che contraddistingue la perdita definitiva del credito) se questo requisito non è rispettato.
Qualora tutto ciò non bastasse, le sorti del credito sono appese all’istanza di interpello e all’eventuale contenzioso che dovesse nascere a seguito del suo esito negativo. Nell’istanza, nella quale risulta essenziale specificare che si richiede la disapplicazione della disciplina delle società in perdita anche ai fini dell’IVA, è quindi necessario dimostrare che la società svolge un’attività economica effettiva, al di là dei risultati negativi, e che quindi appare irragionevole impedire la cancellazione di un credito IVA regolarmente maturato e riportato nelle varie dichiarazioni. Proprio la dimostrazione dello svolgimento di un’attività effettiva, che nella stessa legge delega di riforma fiscale dovrebbe informare la revisione della disciplina delle società di comodo, appare più semplice per le imprese industriali, commerciali e di servizi, mentre alla luce di parte della giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014) risulta più complessa nei casi dove è più labile il confine tra attività che configurano esercizio di imprese e gestioni passive di mero godimento, quali la gestione di immobili
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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