Dall’Agenzia, un pieno di conferme sul bonus ristrutturazione

Le risposte alle FAQ pubblicate ieri sul sito permettono di riepilogare la disciplina, in vista delle future dichiarazioni dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito una serie di FAQ relative al bonus per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le risposte fornite, pur non contenendo novità, costituiscono un utile riassunto per gli addetti ai lavori in vista della futura “campagna” di dichiarazioni dei redditi.
In primo luogo, l’Agenzia precisa che il limite di spesa di 96.000 euro, IVA compresa, è riferito, come meglio precisato nelle risoluzioni nn. 206/2007 e 19/2008, alla singola unità immobiliare e che, in presenza di lavori sulle parti comuni condominiali, tale massimale si riferisce alla spesa sostenuta dal singolo condomino e non all’intervento complessivo. Inoltre, la norma non prevede un importo minimo per cui, per assurdo, anche un solo euro potrebbe dar origine alla detrazione, ipotesi tutt’altro che infrequente nel caso in cui si volesse accedere anche al “bonus mobili”.
Venendo alla titolarità dell’immobile oggetto di interventi, viene precisato che la detrazione spetta per i lavori sostenuti sia su di unità abitative detenute in base a preliminari di compravendita, a condizione che tali contratti siano registrati, che di beni locati.
Dal punto di vista documentale, sussiste l’obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni urbanistiche, ma la normativa non prevede che debbano essere ottenute abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, il contribuente deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Di particolare importanza, soprattutto per i cosiddetti “condomini di fatto”, risulta l’obbligo, per i lavori su parti comuni, di dotare il condominio di un proprio codice fiscale e, nel caso in cui manchi l’amministratore, il pagamento potrà essere fatto da uno dei condomini, che dovrà indicare nei bonifici il proprio codice fiscale oltre a quello del condominio. Il pagamento potrà essere eseguito dal conto corrente bancario o postale del condomino a tal fine delegato dagli altri o da un conto appositamente istituito.
Per quanto riguarda la ripartizione della spesa tra i coniugi nel caso in cui le quote di comproprietà siano diverse, non vi è alcuno obbligo di rispettare tali percentuali; tuttavia, in caso di quote di ripartizione diverse occorre annotare in fattura, in base alla circolare n. 55/2001, la diversa percentuale di ripartizione della spesa stessa.
La detrazione IRPEF del 50% spetta anche se chi sostiene la spesa non risulta essere il proprietario del bene; al riguardo, il coniuge convivente può usufruire della detrazione, indipendentemente dal regime patrimoniale del matrimonio, senza ulteriori adempimenti.
Anche il detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato, se diverso dai familiari conviventi, può accedere al beneficio, ma in tal caso è obbligatorio produrre e conservare dichiarazione di consenso del possessore (proprietario) all’esecuzione dei lavori, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 n. 149646.
Tra le opere agevolabili riferite alle singole unità rientrano quelle di imbiancatura, purché strettamente connesse alle altre opere di manutenzione straordinaria per cui spetti l’agevolazione, nonché la realizzazione di impianti di antifurto in quanto volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione spetta non solamente per i lavori di appalto, ma anche per l’acquisto dei materiali per le opere in economia, purché non siano riferiti ad immobili in fase di costruzione, in quanto essa compete esclusivamente per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento e non invece per quelli ancora allo stato grezzo.
Con riferimento ai comportamenti potenzialmente errati, viene segnalato che l’aver confuso, nella causale di bonifico, il riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (L. n. 296/2006) in luogo di quelli corretti previsti per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR) non pregiudica il diritto alla detrazione, purché non sia pregiudicata l’applicazione della ritenuta d’acconto attualmente dell’8% da parte dell’istituto di credito.
L’Agenzia precisa infine che le prestazioni professionali necessarie per l’esecuzione degli interventi, pur rientrando nell’importo delle spese agevolabili, non possono usufruire dell’aliquota ridotta IVA del 10%, dovendo scontare quella ordinaria del 22%.
Fonte: Eutekne autore  Stefano SPINA

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