Dichiarazioni d’intento, doppio test

Tutto pronto per la gestione con le nuove regole delle dichiarazioni d’intento relative a operazioni Iva non imponibili effettuate da esportatori abituali secondo le modifiche introdotte dal Dlgs 175/2014.
La circolare 31/E del 30 dicembre scorso (paragrafo 11) ha, infatti, sciolto gli ultimi dubbi che rimanevano riguardanti in particolare modalità di riscontro mediante le quali il fornitore può verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, prima di effettuare la relativa operazione. 
La norma. In questo senso si ricorda, infatti che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 175/2014 a decorrere dal 2015 sarà l’esportatore abituale a dover trasmettere telematicamente -- all’agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta) la dichiarazione d’intento emessa, nonché a consegnare la stessa munita di ricevuta presso la dogana o il proprio fornitore. Quest’ultimo sarà, invece, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione alle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione a suo carico delle sanzioni previste dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 471/1997, come riformulato (dal 1° gennaio 2015) per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto. La norma citata rinvia al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate il compito di identificare le modalità tecniche attraverso le quali il fornitore deve effettuare la citata verifica. Quest’ultimo (emanato lo scorso 12 dicembre) si limitava a chiarire (punto 4) che sul sito dell’Agenzia sarebbe stata resa disponibile la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. 
I chiarimenti delle Entrate. La circolare 31/E/2014 precisa ora che, a regime, saranno due le modalità previste per effettuare la verifica. La prima è già fin da ora reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; , si tratta di una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare immediatamente il predetto riscontro telematico. 
Per i soggetti abilitati ai servizi Entratel/Fisconline sarà invece possibile, a breve, verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica. Le Entrate precisano ulteriormente che inizialmente, stante gli inevitabili tempi tecnici necessari al completamento del servizio, sarà visibile solo la ricevuta e in un secondo momento verrà reso disponibile anche il documento. Quanto all’obbligo di verifica posto a carico degli uffici delle Dogane, in caso di consegna agli stessi della dichiarazione, l’agenzia delle Entrate, precisa che entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, sarà garantito l’accesso alla banca dati delle dichiarazioni di intento, in modo da consentire una celere circolazione delle informazioni necessarie all'espletamento delle formalità doganali. 
In alternativa alla descritta nuova procedura, ricorda la circolare in commento, sarà tuttavia possibile fino all’11 febbraio 2015 (regime transitorio) per gli esportatori abituali consegnare o inviare la dr d’intento al cedente secondo le modalità previgenti. Per le operazioni poste in essere a partire dal 12 febbraio 2015 sarà comunque necessario seguire obbligatoriamente la nuova procedura. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

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