Doppio binario in contabilità

Il comunicato del ministero dell’Economia anticipa alcuni principi che saranno formalizzati nel decreto attuativo dello split payment, consentendo di dissipare parte delle incertezze sorte con la lettura del testo normativo recato dalla legge di stabilità. In particolare, con riferimento ai fornitori della Pa, il decreto permetterà di superare le difficoltà implementative del nuovo regime (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con riferimento sia alla portata soggettiva sia all’ambito temporale di applicazione dello split payment.
I limiti soggettivi
In merito all’ambito soggettivo di operatività della norma, nel comunicato è messo in chiaro che il nuovo regime trova applicazione ampia e generalizzata, siccome va utilizzato in relazione a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pa «ancorché non rivestano la qualifica di soggettivo passivo Iva».
Quest’ultima puntualizzazione, non presente nella legge di stabilità, fa sì che anche soggetti formalmente equiparabili a privati sono considerati debitori dell’imposta e, di conseguenza, sono tenuti ad adempiere alle formalità necessarie al versamento dell’Iva all’Erario in luogo del proprio fornitore. Va comunque tenuto presente che la platea dei soggetti parte della Pa interessati dallo split payment, seppure assai vasta, trova un limite nell’elencazione contenuta nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72 (introdotto dalla legge di stabilità). Questo articolo replica la lista dei soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa sulla esigibilità differita prevista all’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72 e quest’ultimo elenco, per prassi consolidata, è considerato tassativo e quindi non estensibile a soggetti non esplicitamente citati nella norma. Lo stesso, pertanto, deve considerarsi valido in termini di definizione del campo di applicazione soggettiva dello split payment. 
Peraltro, con l’entrata in vigore di questo sistema, la fatturazione a esigibilità differita – disciplinata al richiamato articolo 6, comma 5 – vede restringersi notevolmente le casistiche di utilizzo. Di fatto, rimane applicabile solo nei casi di fatturazione con rivalsa dell’Iva in cui lo split payment non risulta operativo. A meno che il decreto non preveda altre eccezioni, questa eventualità è limitata alle sole fatture emesse prima del pagamento per compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, prestazioni per le quali è esplicitamente esclusa l’applicazione dello split payment. 
L’efficacia temporale
Per quanto riguarda, poi, l’efficacia temporale della disposizione il comunicato chiarisce che il nuovo regime si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Tale previsione, più che come misura attuativa, si configura come una modifica integrativa del testo normativo, siccome nella legge di stabilità è previsto che lo split payment si sarebbe dovuto applicare alle operazioni per le quali l’Iva diventava esigibile a partire dal 1º gennaio 2015, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. A ogni modo, l’impostazione adottata nel decreto consentirà di risolvere tout court i problemi di doppia imposizione e le difficoltà di gestione che sarebbero derivati dall’includere nello split payment anche operazioni fatturate prima del 1° gennaio.
Dare rilievo alla data della fatturazione consente ai fornitori della Pa di gestire su binari separati le fatture ante 2015 che, se eleggibili, continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, e quelle emesse a partire dal 2015, che invece sono sottoposte allo split payment. Per altro verso, sul piano contabile, ciò implica che gli operatori interessati dovranno tenere distinte le fatture verso la Pa assoggettate all’uno o all’altro regime, siccome nell’esigibilità differita l’Iva verrà incassata e dovrà essere ordinariamente versata all’Erario mentre nello split payment non c’è incasso dell’Iva né, di conseguenza, obbligo di versamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

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