FUORI DAL PROCESSO CHI PAGA IL DOVUTO

Bisogna estinguere l’intero debito prima che si apra il dibattimento 
Reati tributari, si cambia: lo schema di decreto delegato sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente - approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre scorso e ora in attesa del parere delle commissioni parlamentari - contiene numerose novità sul regime penale tributario, sia con riferimento alle singole fattispecie delittuose, sia in termini procedurali.
Soglie di punibilità e pene previste
Per la falsa fatturazione (sia in capo all’emittente, sia nei confronti del contribuente che inserisce in dichiarazione tali documenti) è introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro, che consentirà di non attrarre nell’area penale tutte le violazioni di basso importo.
È prevista una nuova versione della dichiarazione fraudolenta «mediante altri artifici», che però presenta più di un problema interpretativo. La condotta è abbastanza astratta e, soprattutto, sembra sovrapporsi per alcuni aspetti alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (pur escludendosi esplicitamente il concorso con tale reato). Si fa, infatti, genericamente riferimento al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all’utilizzo di documenti falsi. Se non verrà modificata, questa fattispecie richiederà certamente più di un intervento della giurisprudenza per comprenderne l’esatta portata. 
C’è poi la nuova versione della dichiarazione infedele che, oltre a presentare una più elevata soglia di punibilità (150mila euro), finalmente, esclude dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali
È confermato il reato di omesso versamento Iva e di ritenute (ma con soglia elevata a 150mila euro) e viene introdotta una nuova ipotesi di infedele presentazione del modello 770, che scatterà con l’omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50mila euro (stranamente non in linea con la nuova soglia di 150mila euro prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute).
Sono poi aumentate sia la pena per l’omessa presentazione della dichiarazione (da 18 mesi a quattro anni) con innalzamento della soglia da 30mila a 50mila euro, sia dell’occultamento o sottrazione delle scritture contabili (da 18 mesi a sei anni).
È introdotta un’aggravante per tutti i delitti, se l’imposta evasa supera un milione di euro o il reato è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.
L’estinzione del reato
Un’importante novità riguarda l’estinzione dei reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione e degli omessi versamenti Iva e ritenute, in caso di pagamento del debito tributario, anche mediante gli istituti deflattivi de contenzioso
Per gli altri delitti, invece, il pagamento consentirà di ottenere una riduzione fino alla metà della pena edittale. In virtù del favor rei, sarà possibile applicare la disposizione più favorevole anche per il passato.
Ne consegue che il contribuente che ha un procedimento penale pendente per dichiarazione infedele, omessa presentazione, omessi versamenti dell’Iva o delle ritenute, se ha pagato il dovuto all’amministrazione (prima dell’apertura del dibattimento) potrà invocare l’estinzione del reato. Se invece il procedimento riguarda gli altri delitti tributari, potrà ottenere la riduzione fino alla metà della pena
Da evidenziare che il pagamento deve riguardare i fatti costitutivi del delitto (le violazioni penalmente rilevanti) e non necessariamente l’intera contestazione effettuata dall’amministrazione. 
Potrebbe pertanto rivelarsi in futuro particolarmente utile il ravvedimento operoso attraverso cui regolarizzare solo le violazioni costituenti reato e non anche le altre (a differenza, ad esempio, dell’adesione, in cui il contribuente è tenuto a “sanare” tutti gli illeciti e non soltanto quelli penalmente rilevanti).
Il pagamento delle violazioni deve avvenire entro l’apertura del dibattimento: secondo il costante orientamento della Cassazione, il beneficio è subordinato all’intero pagamento del dovuto non essendo sufficiente aver avviato il piano di rateazione. Ovviamente, in questa ipotesi, sarebbe sufficiente concludere la dilazione entro l’apertura del dibattimento.
Il limite del 3 per cento
Particolarmente interessante è la causa di esclusione del reato allorché le imposte sui redditi o l’Iva evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell’Iva dichiarata. In ipotesi di utilizzo di fatture false, ad esempio, un contribuente che ha un reddito imponibile di 300mila euro potrà beneficiare della causa di esclusione dal reato se l’importo delle fatture inesistenti dedotte conduca a un’imposta evasa fino a 9mila euro (nel caso di una società di capitali, circa 32mila euro di imponibile).
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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