Il nuovo Vies salva i vecchi errori

Restano a rischio gli scambi effettuati prima della comunicazione o dopo l’esclusione
L’iscrizione sprint al Vies - il sistema elettronico europeo di scambio di dati sull’Iva - non elimina tutti i possibili inconvenienti. 
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) ha scelto di includere immediatamente nel Vies i soggetti che intendono realizzare operazioni intracomunitarie e prestazioni in base all’articolo 7-ter, del Dpr 633/72 con altri soggetti Ue, e la circolare 31/E diffusa il 30 dicembre 2014 ha fornito un primo importante chiarimento per le violazioni commesse in passato. Secondo le Entrate, infatti, è applicabile il principio del favor rei a chi ha realizzato in passato operazioni di questo tipo prima che fossero trascorsi i 30 giorni durante i quali era possibile emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies. 
Questo comportamento non è più sanzionabile e andrà abbandonata ogni pretesa anche con riferimento all’imposta, se l’operazione è regolare per il resto. In ogni caso, l’apertura della circolare non risolve tutti i problemi.
L’assenza di iscrizione
L’effettuazione di operazioni comunitarie in assenza d’iscrizione al Vies potrebbe verificarsi anche ora che l’inclusione nell’elenco è automatica. È il caso di chi compie queste operazioni prima di averlo comunicato alle Entrate o del soggetto che, una volta escluso dal Vies in forza delle nuove regole, continua a operare pur non essendo più “visibile” come soggetto autorizzato.
La posizione dell’agenzia delle Entrate sulla precedente disciplina è stata illustrata nella circolare 39/E/2011 e, anche se non è stata riproposta nella circolare 31/E/2014, è plausibile ritenere che non sia cambiata: le operazioni intraUe compiute prima dell’iscrizione oppure dopo il diniego o la revoca della stessa, «non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario» e, pertanto, se messe in atto da un operatore nazionale non ancora (o non più) autorizzato, «devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria».
A ruoli invertiti, la risoluzione 42/E/2012 ha precisato che gli acquisti “intracomunitari” effettuati da chi non è iscritto al Vies non configurano operazioni intraUe e l’Iva non è dovuta in Italia, bensì nello Stato Ue del fornitore.
Pertanto, se l’operatore nazionale integra la fattura ricevuta applicando l’imposta (e la detrae), si determina «una illegittima detrazione dell’Iva» con conseguente irrogazione della sanzione (articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 471/97).
Questa impostazione è stata criticata in dottrina, ma - ciò che più conta - appare in contrasto con la giurisprudenza comunitaria. Per la Corte di giustizia europea, infatti, è l’esercizio di un’attività economica che qualifica la soggettività passiva, essendo la registrazione ai fini Iva un dato formale non idoneo a privare il soggetto passivo del diritto di detrazione o a mettere in discussione il regime di non imponibilità dell’operazione, quando ne ricorrono le condizioni sostanziali (si vedano, in particolare, le cause C-280/10, C-284/11, C-587/10, C-273/11).
L’orientamento comunitario
Di queste indicazioni hanno evidentemente tenuto conto sia il legislatore nazionale, che disponendo l’immediata inclusione nel Vies ha inteso perseguire (come indicato anche nella relazione illustrativa del Dlgs 175/2014) una maggiore armonizzazione della disciplina interna rispetto alla normativa comunitaria di cui al regolamento Ce 904/2010, sia l’agenzia delle Entrate con la precisazione sull’applicabilità del favor rei.
I principi desumibili dalla lettura delle sentenze della Corte di giustizia, tuttavia, hanno portata generale e si ritiene che potranno essere fatti utilmente valere anche in futuro, in tutti i casi in cui sia contestata al soggetto passivo l’effettuazione di operazioni effettivamente e “sostanzialmente” intracomunitarie in assenza di iscrizione al Vies. 
In quest’ottica (sostanzialista, appunto), è da apprezzare la facoltà concessa dalla circolare 31/E agli operatori raggiunti dalla nuova comunicazione di esclusione dal Vies, prevista per la mancata presentazione di almeno un modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi, di far valere le ragioni dell’omissione. Come precisato dalla circolare 31/E, pertanto, l’operatore potrà fornire la documentazione delle operazioni effettuate o spiegare che sono tuttora in corso o che, comunque, saranno effettuate o, ancora, che c’è l’intenzione di compierle, vincendo così la presunzione di non operatività comunitaria.
Fonte: Il sole 24 ore autori Massimo Sirri Riccardo Zavatta

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