Il perimetro. Chance anche per i modelli pregressi

Tornano sanabili le vecchie infrazioni
Nuovo ravvedimento operoso in vigore dal 1° gennaio 2015 ad applicazione immediata, a prescindere dal momento di commissione della violazione. È quanto si ricava dalla lettura combinata dei commi 637 e seguenti dell’unico articolo della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e dalla relazione illustrativa, secondo cui le nuove regole sono applicabili, fin da subito, in relazione a tutti i ravvedimenti operati successivamente alla sua entrata in vigore, e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015.
Per l’applicazione del “nuovo” ravvedimento, infatti, non ci sono norme di decorrenza, per cui è logico dedurre il suo possibile utilizzo anche per le violazioni commesse in anni pregressi, con l’unico limite derivante dalla notifica dell’atto di accertamento e liquidazione (incluso, anche se la norma non lo citerebbe espressamente, l’atto di irrogazione delle sanzioni), ed ivi compreso l’inoltro dell’avviso bonario.
A questo punto, quindi, tornerebbero sanabili tutte le violazioni che con le vecchie regole non lo erano, per cui sarebbe possibile procedere tra l’altro, ad esempio, al ravvedimento dei mancati versamenti in relazione a Unico 2013 sui redditi 2012, fruendo così della riduzione delle sanzioni ad 1/7 del minimo.
In quest’ottica, le nuove regole dovrebbero applicarsi anche in tutte quelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di violazioni constatate nel corso del 2014 (e anche in annualità precedenti), per le quali non sia ancora stato emesso il relativo atto di accertamento/liquidazione.
Ci si riferisce tipicamente ai casi in cui, ad esempio, vi sia stata la notifica del Pvc, entro il 31 dicembre 2014, ma non sia ancora stato emesso il relativo avviso di accertamento: appare ragionevole concludere che, anche in questa ipotesi, si possa validamente applicare quanto previsto dalla lettera b-quater) del comma 1 del nuovo articolo 13 del Dlgs 472/97, con l’applicazione del ravvedimento operoso legato alle sanzioni ridotte a 1/5 del minimo.
Da un lato, è vero che esiste una sorta di periodo transitorio per il quale è stata nella sostanza rinviata (al 1° gennaio 2016) l’abrogazione delle norme in vigore sugli istituti deflattivi del contenzioso (tipicamente l’adesione ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e la cosiddetta acquiescenza rafforzata). Dall’altro, però, non è stata prevista alcuna decorrenza specifica per nessuna delle nuove regole sul ravvedimento, per cui è ragionevole presumere che queste norme possano coesistere e trovare, alternativamente, valida applicazione per il periodo transitorio (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015).
Le nuove norme sul ravvedimento operoso generalmente si applicano solo ai tributi amministrati dall’Agenzia e non a tutte le tipologie d’imposta. La regola non si applica però alle nuove fattispecie di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, che riduce le sanzioni a 1/9 quando si regolarizza entro 90 giorni. Pertanto, ad esempio, l’eventuale violazione del versamento del secondo acconto relativo alla Tasi in scadenza lo scorso 16 dicembre (in questo senso andrà, comunque sempre prima verificato il regolamento comunale che disciplina il tributo) potrebbe essere ravvedile entro il 16 marzo 2015 scontando la riduzione delle sanzioni ad 1/9 del minimo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin

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