Il ravvedimento «prova» l’anticipo

Più vantaggi con la riduzione delle sanzioni ma l’avviso bonario mantiene appeal con la rateazione
Il nuovo ravvedimento consente di giocare d’anticipo sull’avviso bonario relativo agli omessi versamenti. Ma sconta l’impossibilità di rateizzare l’importo dovuto. Ecco, nel dettaglio, come funziona.
L’applicazione
Partendo dal presupposto che il nuovo ravvedimento si applica anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità (legge 190/2014), le nuove regole che governano l’articolo 13 del Dlgs 472/1997 consentono oggi di valutare la possibilità di regolarizzare violazioni che fino al 31 dicembre 2014 non erano sanabili. 
È il caso degli omessi e insufficienti versamenti relativi al 2012 e al 2013 che, ad oggi, non sono ancora stati oggetto di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973)
Le situazioni, anche in conseguenza della crisi economica, sono diverse e possono tipicamente riguardare i saldi 2012 e gli acconti 2013 Irpef, Ires e Irap, i versamenti Iva (periodici, in acconto e a saldo) e le ritenute dovute dai sostituti d’imposta. In questi casi i termini per accedere al ravvedimento operoso ora si riaprono grazie alle nuove lettere b) bis e b-ter) aggiunte all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Il blocco
La notifica dell’avviso bonario da cui scaturiscono le irregolarità intercettate nella liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata, blocca istantaneamente la possibilità di accedere alla regolarizzazione spontanea anche dopo la riforma dell’articolo 13 ad opera della legge di stabilità 2015
Va, però, ricordato che dopo la notifica dell’avviso, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 462/1997, al contribuente è riservata la possibilità di fruire di uno sconto sulle sanzioni (dal 30% al 10%) se il versamento delle somme dovute (o della prima rata) è effettuato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (una deroga è prevista dall’articolo 2-bis, comma 3, del Dl 203/2005 in caso di trasmissione telematica dell’invito, in quanto i trenta giorni decorrono dallo spirare del sessantesimo giorno successivo all’invio dell’avviso bonario). 
La definizione dell’avviso bonario consente anche di accedere a una rateazione interessante visto che è consentito dilazionare il dovuto in 6 o addirittura in 20 rate trimestrali se l’importo richiesto è superiore a 5mila euro (il tasso debitorio applicato è del 3,5% annuo). Per accedere alla rateazione non è necessario provare lo stato di difficoltà economica.
Pro e contro
Il ravvedimento, grazie alle riduzioni delle sanzioni previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente di fruire di uno sconto sicuramente superiore rispetto al 10% previsto dall’articolo 2 del Dlgs 462/1997. 
Infatti, se la regolarizzazione spontanea dell’omesso versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta a 1/7 (nuova lettera b-bis) mentre se il ravvedimento è perfezionato oltre tale termine (nuova lettera b-ter), lo sconto sulla sanzione minima si riduce a un sesto. 
In pratica, il ravvedimento spontaneo degli omessi o insufficienti versamenti del 2012, comporta il pagamento di una sanzione del 5%, mentre per quelli che avrebbero dovuto essere effettuati nel 2013, la sanzione scende al 4,29 per centoSul piano sanzionatorio si tratta di benefici maggiori rispetto a quelli della definizione volontaria dell’avviso bonario (riduzione al 10%). Va però tenuto presente che in linea di principio, il perfezionamento del ravvedimento operoso presuppone il pagamento integrale dell’importo dovuto (somma di imposte,sanzioni e interessi), il che comporta uno sforzo finanziario che non sempre le imprese, soprattutto se in difficoltà, sono in grado di affrontare
L’impressione, quindi, è che in diversi casi i contribuenti dichiaratamente morosi nei confronti dell’Erario, preferiranno ancora attendere la comunicazione di irregolarità e in quella sede, pur consci che dovranno sborsare un po’ di più in termini di sanzioni, si giocheranno la carta della rateazione che, aspetto non secondario, comporterà spesso una spesa in termini di oneri finanziari inferiore al costo del denaro preso a prestito dagli istituti bancari. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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