«Impronta», niente invio

Stop anche per i documenti conservati prima del 27 giugno 2014
Non occorre più procedere all’invio dell’impronta dell’archivio neppure per i documenti fiscali già conservati elettronicamente prima del 27 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno 2014. 
Il chiarimento
Con la risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015, l’agenzia delle Entrate ha così risolto i dubbi degli operatori, chiarendo in maniera definitiva come non occorra più procedere alla trasmissione dell’archivio dei documenti conservati con le previgenti regole. 
Il decreto dello scorso giugno, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, non richiede infatti la trasmissione dell’impronta a differenza di quanto previsto dal previgente e abrogato regolamento del 23 gennaio 2004. Tale obbligo aveva l’esclusiva finalità di estendere la validità dei documenti informatici conservati in quanto la marca temporale da apporre aveva, all’epoca, durata triennale. 
Trasmettere l’impronta permetteva di attribuire con certezza una data di esistenza dei documenti fiscali e delle firme digitali agli stessi apposte, superando le problematiche connesse alla durata e alla scadenza dei certificati digitali di sottoscrizione. Tale limite tecnologico è stato successivamente superato e attualmente la durata delle marche temporali è ventennale: è venuta quindi meno l’esigenza di garanzia, nei confronti dell’agenzia delle Entrate, dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni previste per la conservazione dei documenti, anche ai fini del controllo da parte degli uffici. 
Il dubbio 
Tuttavia lo stesso decreto del 17 giugno 2014, nel disporre l’applicazione delle regole abrogate ai documenti già conservati, ha generato il dubbio che occorresse comunque procedere alla trasmissione dell’impronta per gli archivi pregressi. L’agenzia delle Entrate, anticipando parte del contenuto di una circolare di imminente pubblicazione interpretativa del decreto del 17 giugno 2014, con la risoluzione n. 4/E di ieri ha evitato agli operatori di porre in essere un adempimento oramai superato dall’evoluzione tecnologica. Nonostante il tenore letterale dell’articolo 7 comma 3 del decreto del 17 giugno 2014, va infatti considerato abrogato l’obbligo di comunicazione dell’impronta anche per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Al contrario e in assenza di tale precisazione ministeriale, entro il prossimo 31 gennaio i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare avrebbero dovuto inviare l’impronta dei documenti conservati elettronicamente prima del 27 giugno 2014. La norma contenuta all’articolo 5 comma 1 del decreto del 23 gennaio 2004 imponeva infatti di trasmettere l’impronta dell’archivio, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale al fine di estendere la validità dei documenti informatici. L’invio doveva essere effettuato, secondo il provvedimento del 25 ottobre 2010, entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. L’obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del decreto del 17 giugno 2014 non è quindi più necessario rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici. Le marche temporali apposte ai documenti valgono infatti almeno sino a venti anni, secondo le regole dettate inizialmente dal decreto del 30 marzo 2009 e poi riprese dal successivo decreto sulle firme elettroniche del 22 febbraio 2013. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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