Imu, per i terreni di collina caccia all’esenzione

I proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, che in passato non hanno mai pagato l’imposta comunale o municipale, devono ora verificare se i loro terreni hanno mantenuto l’esenzione.
Ciò al fine di assolvere l’imposta entro il prossimo 10 febbraio 2015 per il 2014, come stabilito dal Dl 4/2015, entrato in vigore ieri. L’elenco completo dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall’Istat è sul sito del Sole 24 Ore. Nella colonna “montani” se a fianco del proprio comune risulta la lettera “T” (totalmente montano) il terreno è esente da imposta municipale sia per il 2014 che in futuro. In questi territori sono rilevanti ai fini dell’Imu solo le aree edificabili possedute da soggetti diversi dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali (Iap), ma per queste superfici non ci sono novità ed erano già soggette ad imposta anche in passato. 
Se il comune nell’elenco Istat è contrassegnato dalla sigla “P” (parzialmente montano) l’Imu è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In caso di comproprietà del terreno tra più persone di cui alcuni con la qualifica professionale predetta ed altri che svolgono un’altra attività, l’imposta municipale dovrà essere corrisposta soltanto da questi ultimi per la percentuale di possesso.
Nei territori parzialmente montani i proprietari Coldiretti ed Iap non pagano mai l’imposta municipale qualora conducano direttamente il fondo o lo lasciano incolto. Per effetto della norma di maggior favore prevista nel decreto legge, i predetti soggetti non pagano l’imposta nemmeno se i loro terreni li hanno concessi in affitto ad altri coltivatore diretti o Iap in base alla specifica norma contenuta nel Dm 28 novembre 2014 (ipotesi non frequente), richiamato dal Dl 4/2015.
Invece i terreni situati nei comuni contraddistinti nei comuni con le lettere “NM” (non montani) l’imposta municipale deve esser versata peril 2014 entro il prossimo 10 febbraio.
Sono molti i comuni che nell’attuale elenco Istat sono considerati di pianura e quindi soggetti ad Imu, mentre nel precedente elenco adottato con la circolare ministeriale n. 9/1993 che ha governato l’esenzione dalle imposte comunali per venti anni, erano considerati esenti dall’imposta. Pertanto specialmente per i terreni di collina, i proprietari devono verificare nell’elenco Istat la posizione del comune in cui possiedono i terreni per verificare se abbiano perduto l’esenzione.
In ordine alle norme più favorevoli contenute nel Dm 28 novembre 2014 che possono essere invocate per il saldo 2014, in linea di massima per i coltivatori diretti ed Iap sono più favorevoli le nuove disposizioni del decreto legge, come ad esempio il caso in cui un terreno in un comune al disotto dei 280 metri di altitudine (nel Dm soggetto ad imposta per tutti) sia considerato parzialmente montano e quindi ora non tassato per i proprietari con la qualifica professionale agricola. Gli altri soggetti devono tenere presente che i terreni parzialmente montani se posti al di sopra di 600 metri non sono tassati per il 2014, grazie alla norma di maggior favore contenuta nel decreto ministeriale.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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