In caso di condanna scatta sempre la confisca dei beni ottenuti con attività illegali

Fare più chiarezza sull’applicazione della confisca nei reati tributari. È uno degli obiettivi dello schema di decreto attuativo della delega fiscale sulla certezza del diritto, che interviene, appunto, anche sugli istituti della confisca e della custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai reati tributari. In particolare, le nuove disposizioni introducono, nel decreto legislativo 74/2000 gli articoli 12-bis «Confisca» e 18-bis «Custodia giudiziale dei beni sequestrati».
Confisca ad ampio raggio
Lo schema di decreto delegato prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal Dlgs 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove non fosse possibile la confisca di questi beni, è disposta la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Questa disposizione, in particolare, garantisce una maggiore chiarezza sulla dibattuta questione dei confini applicativi dell’istituto della confisca nei reati tributari. L’articolo 1, comma 143 della legge finanziaria 2008, aveva infatti esteso ai delitti tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlgs 74/2000, le disposizioni previste dall’articolo 322-ter del Codice penale. Questa norma rende obbligatoria per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la confisca del prezzo o profitto del reato e introduce la possibilità di procedere alla confisca per equivalente nel caso in cui tale prezzo o profitto non sia facilmente aggredibile. Pertanto, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti tributari previsti dagli articoli sopra citati, «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato» (confisca diretta); quando ciò non è possibile, si avrà «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (confisca per equivalente). Tuttavia, questo rinvio lasciava spazio ad alcuni dubbi interpretativi, in primis riguardanti la concreta applicabilità per i reati tributari della fattispecie penale a cui la legge finanziaria faceva rinvio. L’espressa e specifica disposizione introdotta dallo schema di decreto attuativo della delega fiscale chiarisce che il rinvio alla confisca ex articolo 322-ter del Codice penale comporta l’applicabilità della presente fattispecie nella sua interezza.
La custodia giudiziale dei beni sequestrati
Quanto ai beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, l’articolo 14 dello schema di decreto prevede l’istituto della custodia giudiziale di questi beni. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal Dlgs 74/2000 diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Fonte: il sole 24 ore autore Ant. Car. A. Tom.

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