Invii con vecchie regole non sanzionati

Nessuna sanzione per i contribuenti che per i mesi di novembre e dicembre, o dell'ultimo trimestre 2014, hanno optato per l’invio della comunicazione black list secondo le vecchie regole. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 31/E/2014 che ha fornito le prime precisazioni sulle novità introdotte dal Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni). 
Le modifiche
L’indicazione – già anticipata con un comunicato stampa delle Entrate del 19 dicembre scorso – punta a consentire la gestione degli adempimenti del 2014 secondo le regole già adottate fino al mese di ottobre, senza introdurre in corso d’anno ulteriori oneri per i contribuenti.
La circolare 31/E/2014, oltre a ribadire la validità delle regole ante-decreto fino alla fine del 2014, precisa che gli operatori che abbiano optato per la loro applicazione, possono evitare di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, sebbene effettuate o ricevute dopo il 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della nuova norma) e comunque non oltre il 31 dello stesso mese. 
Inoltre, chi ha esercitato la facoltà di procedere secondo le regole previgenti, non dovrà poi compilare anche il modello annuale, nonostante il superamento della soglia annuale di 10mila euro nell’ultima frazione del 2014
Diversamente, i contribuenti che per novembre o dicembre, nonché per l’ultimo trimestre dell’anno, non hanno effettuato l’invio della comunicazione black list anche a fronte del superamento della soglia dei 500 euro, sono obbligati a trasmettere la comunicazione annuale, sempreché le operazioni con controparti black list eccedano la nuova soglia di 10mila euro. 
Nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole, resta fermo che le violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione, che non risultano più sanzionabili per effetto delle nuove regole, non siano sanzionabili in virtù del principio del favor rei, a meno che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo. 
Il limite dei 10mila euro
La circolare 31/E/2014 chiarisce come i contribuenti debbano individuare il limite di 10mila euro delle operazioni da comunicare, definito dalla norma quale «importo complessivo annuale» (in sostituzione della precedente soglia di 500 euro riferibile a ciascuna singola operazione).
In particolare, il nuovo limite si deve intendere non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo, con il conseguente obbligo di effettuare l’invio telematico una volta che viene superata la soglia di 10mila euro di valore complessivo delle operazioni.
L’Agenzia precisa poi che – in coerenza con le indicazioni fornite dalle commissioni parlamentari in sede di esame del decreto semplificazioni – l’importo complessivo annuale deve intendersi riferibile alla somma delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi black list.
Le nuove regole black list, che intervengono sull’entità e la periodicità delle operazioni da comunicare, si inquadrano nel più generale obiettivo di rimodulare quegli obblighi amministrativi a carico delle imprese, a cui non corrisponde una reale utilità per l’amministrazione finanziaria per le delle attività di controllo e accertamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Valentina Casale

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